Coofinanziatore di narcotraffico: motivazione insufficiente sul contributo concorsuale (Cass. pen. Sez. VI n. 1102 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento cautelare che ravvisi nel concorrente il ruolo di cofinanziatore di un’operazione di narcotraffico deve indicare gli elementi, anche di natura logica, che sorreggono tale qualificazione. Non è sufficiente il richiamo generico a riferimenti intercettivi, quali quelli ai «proprietari pugliesi» o a «quelli dei soldi», per fondare il concreto contributo concorsuale. La partecipazione agli incontri in qualità di semplice accompagnatore di altro coindagato non integra, da sola, la condotta di finanziamento. Il Tribunale del riesame che ometta tale verifica incorre in carenza motivazionale, con conseguente annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti del ricorrente, ritenuto cofinanziatore di due operazioni di narcotraffico. La prima riguardava la tentata importazione dalla Colombia di trenta chilogrammi di cocaina; la seconda l’importazione dalla Spagna di hashish.
Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando, tra l’altro, la mancata indicazione del proprio contributo causale e del dolo, l’omessa motivazione sull’importazione di hashish e l’insussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti di seguito indicati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito il compendio indiziario posto a base della gravità indiziaria: le intercettazioni telefoniche e ambientali, i servizi di osservazione e i riscontri sugli incontri tra i coindagati. Il gruppo criminale, facente capo a un terzo soggetto, avrebbe gestito due operazioni di narcotraffico, finanziate dal ricorrente e da altro coindagato con il versamento di una somma consistente.
Il Tribunale del riesame aveva qualificato il ricorrente come cofinanziatore sulla base di molteplici elementi: la sua presenza agli incontri in compagnia del presunto dominus; l’essere stato individuato con il termine «ragazzo» per età e per il riferimento al paese di origine; il richiamo, in un’intercettazione, ai «proprietari pugliesi»; la partecipazione agli appuntamenti del 2021 volti a risolvere la sparizione del denaro; il tenore dei colloqui intercettati e l’uso di soprannomi.
La Corte ha però rilevato che la questione centrale, ossia il ruolo concretamente rivestito dal ricorrente, è stata affrontata in modo non esaustivo. Il provvedimento impugnato si è limitato ad affermare la sua qualità di cofinanziatore, senza indicare gli elementi, anche logici, che conducono a tale conclusione.
In particolare, la Corte ha escluso che possano ritenersi sufficienti la valorizzazione, rimasta vaga, dei riferimenti ai «proprietari pugliesi» e a «quelli dei soldi», pur doverosamente collocati nel più ampio contesto indiziario. La motivazione ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, come la partecipazione agli incontri quale accompagnatore, ma li ha ritenuti non sufficienti a delineare il contributo concorsuale di cofinanziatore.
Quanto agli altri motivi, la Corte ha osservato che il ricorso, a fronte della puntualità della motivazione del Tribunale, si limita ad argomentazioni di puro merito, estranee al sindacato di legittimità. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato dichiarato assorbito. Ne è derivato l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto del contributo concorsuale.
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Nota della Redazione
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