Comitati spontanei e legittimazione ad agire: insufficiente la costituzione in funzione dell’impugnazione (TAR Sardegna n. 1273 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire dei comitati spontanei costituiti a tutela di interessi collettivi, in assenza di una specifica previsione normativa attributiva della legittimazione processuale, richiede la prova di un’effettiva rappresentatività del soggetto esponenziale. Rilevano la coerenza delle finalità statutarie, la consistenza e la stabilità dell’organizzazione, l’adeguato grado di rappresentatività, il collegamento con il territorio e lo svolgimento di un’attività effettiva e continuativa protratta per un apprezzabile arco temporale. Non è sufficiente la mera enunciazione di finalità di tutela di interessi superindividuali, dovendo l’organismo dimostrare di costituire un centro di imputazione di interessi collettivi effettivamente rappresentativo e non un soggetto costituito in funzione dell’impugnazione di specifici atti amministrativi. La costituzione dell’organismo intervenuta a ridosso dell’atto contestato, unitamente alla contestualità delle iniziative assunte e all’assenza di una pregressa attività rappresentativa, integra il difetto di legittimazione e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il Comitato ricorrente ha impugnato il Decreto del Sindaco di Porto Torres n. 7 del 25 giugno 2026, recante la nomina dei due rappresentanti comunali nella Commissione Tecnica di controllo ambientale della centrale di Fiume Santo. La Commissione trae origine da una convenzione sottoscritta nel 2003 tra i Comuni di Sassari e di Porto Torres e la società concessionaria dell’impianto; l’art. 8 della convenzione ne disciplina composizione e funzioni di monitoraggio ambientale.
Il Comitato ha rivendicato la propria legittimazione ad agire in ragione del radicamento territoriale e della natura degli interessi collettivi tutelati, deducendo l’inadeguatezza dei curricula dei designati rispetto agli indirizzi consiliari, la violazione della previsione statutaria sulla presenza di entrambi i sessi, il difetto di istruttoria e di motivazione, la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento e l’assenza di una procedura comparativa pubblica. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa in decisione. La questione assorbente è stata individuata nella legittimazione del comitato spontaneo.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la legittimazione dei comitati, in mancanza di una specifica previsione normativa, richiede la prova di una struttura organizzativa stabile, di un’adeguata rappresentatività e di un’attività concretamente svolta con continuità. Il riferimento è alla pronuncia Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639. Il Collegio ha escluso che la mera enunciazione di finalità di tutela di interessi superindividuali sia sufficiente.
La verifica concreta ha evidenziato che il Comitato è stato costituito il 30 giugno 2026, appena cinque giorni dopo l’adozione del provvedimento impugnato, risalente al 25 giugno 2026. La documentazione della stessa parte ha dimostrato che la riunione precostitutiva del 29 giugno 2026 individuava quale ragione dell’iniziativa associativa le recenti determinazioni comunali sulla nomina e che già nell’assemblea del 1° luglio 2026 veniva deliberata la proposizione del ricorso.
Da tali circostanze il Tribunale ha tratto la prova di una stretta correlazione temporale e funzionale tra la costituzione del Comitato e l’iniziativa giudiziaria. La previsione statutaria di finalità di tutela di salute e ambiente e la residenza nel territorio della maggior parte dei componenti non hanno superato i rilievi. Tali elementi non dimostrano, di per sé, una struttura stabile, un’adeguata rappresentatività e un’attività continuativa. Il Comitato, composto da nove persone, non ha documentato iniziative di apprezzabile consistenza anteriori al ricorso, né ha provato che la costituzione si inserisse in un percorso associativo preesistente e autonomo rispetto alla contestazione dell’atto.
La recente costituzione non rileva isolatamente, ma unitamente alla contestualità delle iniziative e all’assenza di una pregressa attività rappresentativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione del giudizio in rito.
Nota della Redazione
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