Divieto di oneri comunali per gli impianti di telefonia mobile (TAR Sicilia n. 3530 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le amministrazioni locali non possono imporre, per l’impianto delle reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano espressamente stabiliti dalla legge. L’art. 93 d.lgs. n. 259/2003 esprime un principio fondamentale di tutela della concorrenza e di parità di trattamento tra operatori, e l’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016, nel fornirne l’interpretazione autentica, esclude ogni ulteriore prestazione patrimoniale, reale o contributo, comunque denominato, per qualsivoglia ragione o titolo richiesto. Ne consegue l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento comunale che imponga diritti di segreteria in assenza di una base legale, nonché della stessa norma regolamentare che li preveda. Restano salve solo le ipotesi espressamente contemplate dalla legge.
Il Fatto
Una società operatrice di telefonia mobile realizza nel territorio di un Comune un impianto di telefonia mobile e ne comunica la fine dei lavori e l’attivazione. Con successiva nota, l’amministrazione comunale, applicando una disposizione del proprio regolamento comunale in materia di insediamento degli impianti e di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, richiede il pagamento di diritti di segreteria per un importo di duemila euro.
Dopo aver inutilmente invitato l’ente al ritiro in autotutela dell’atto, la società si rivolge al giudice amministrativo, deducendo il contrasto della nota e della norma regolamentare con l’art. 93 d.lgs. n. 259/2003, che vieta alle amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella compatibilità della pretesa economica locale con il sistema delle prestazioni patrimoniali consentite agli enti territoriali in materia di comunicazioni elettroniche. Il riferimento normativo è l’art. 93 d.lgs. n. 259/2003, nel testo applicabile ratione temporis, che vieta alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni non stabiliti per legge.
Il giudice richiama poi l’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016, come modificato dall’art. 8-bis, comma 1, lettera c) d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2019, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina: gli operatori possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti, restando escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la norma è espressione di un principio fondamentale, perché persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio. In mancanza di tale principio, ogni Regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di un’ingiustificata discriminazione rispetto agli operatori di altre regioni. La finalità della disposizione è dunque anche quella di tutela della concorrenza, di garanzia di parità di trattamento e di non ostacolo all’ingresso di nuovi soggetti nel settore.
Su questa linea il giudice amministrativo ha esteso il ragionamento anche alle prestazioni patrimoniali imposte dalle amministrazioni locali. Il Collegio ne trae la conseguenza che nessun altro onere finanziario o contributo può essere richiesto in relazione all’esecuzione delle opere o all’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa o del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e dell’eventuale contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie.
Il provvedimento impugnato e la norma regolamentare su cui si fonda si pongono dunque in palese contrasto con la normativa richiamata. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono regolate secondo soccombenza, con condanna dell’ente locale alla rifusione in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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