Precauzione non blocca l’ampliamento della discarica in assenza di rischi oggettivi (TAR Sardegna n. 1275 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di precauzione è criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica e non legittima un’interpretazione delle norme che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli. La sua corretta applicazione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di rischi, richiedendo una seria e prudenziale valutazione alla stregua delle conoscenze scientifiche disponibili. Esso, pertanto, non può essere invocato a fronte di censure generiche, quando gli approfondimenti istruttori abbiano escluso con ragionevole certezza la presenza di rischi ambientali. Ne deriva l’inammissibilità o l’infondatezza delle contestazioni che mirino a sostituire alle valutazioni tecniche dell’Amministrazione, non abnormi né manifestamente illogiche, le proprie soluzioni.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista riconosciuta ha impugnato davanti al TAR Sardegna la delibera di Giunta regionale con cui è stato autorizzato l’ampliamento di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, realizzato per sopraelevazione di un modulo aggiuntivo. Il ricorso investiva anche la determinazione regionale con cui erano stati sospesi i diritti di uso civico e mutata la destinazione delle aree per dieci anni.
Con motivi aggiunti l’associazione ha censurato la delibera consiliare comunale che aveva concesso le aree, già in uso, al gestore della discarica fino al 2034. La ricorrente lamentava violazione del principio di precauzione, carenze istruttorie sugli scarichi e sul particolato, incompatibilità della destinazione a discarica con la funzione agro-silvo-pastorale dei beni civici e assenza di procedura comparativa per la proroga della concessione. Regione, Comune e società controinteressata resistevano, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e la tardività di alcune censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione richiamando le Sezioni Unite n. 23474 del 2025: la giurisdizione del Commissario agli usi civici sussiste quando la qualitas soli è antecedente logico della decisione, mentre resta al giudice amministrativo la censura dell’iter procedimentale. Nel caso, la natura civica dei terreni è pacifica e si contesta solo il legittimo esercizio del potere regionale.
Accoglie invece l’eccezione di tardività: la determinazione regionale che ha sospeso l’uso civico era autonomamente lesiva e andava impugnata entro sessanta giorni, non come atto presupposto. Tutti i motivi volti a censurarla sono pertanto irricevibili.
Nel merito, il TAR distingue prevenzione e precauzione, richiamando Cons. Stato n. 9852 del 2023 e Cons. Stato n. 8098 del 2023: la seconda opera solo a fronte di rischi incerti e va contemperata con il principio di proporzione. Nel caso concreto l’istruttoria, condotta con ampia partecipazione in conferenza di servizi, ha escluso con ragionevole certezza i rischi, e la contaminazione è risultata circoscritta a un diverso modulo, a monte idrogeologico dell’area di ampliamento. Le censure sui rischi cumulativi e sugli scarichi si risolvono in contestazioni generiche, prive di riscontri puntuali.
Quanto ai motivi aggiunti, la proroga della concessione non richiedeva una gara: si è trattato di rimodulazione di un rapporto in essere, avente ad oggetto un bene non contendibile e funzionale solo all’operatività della discarica, con motivato interesse pubblico al completamento del progetto. Irrilevante il debito verso il Comune, in regolare rateizzazione, e la condanna dell’amministratore non è di per sé sintomatica dell’esigenza di abbandonare l’attività.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono dichiarati in parte irricevibili e in parte rigettati, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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