Concessione posteggio subordinata a bando e autorizzazione di tipo A (TAR Campania n. 2878 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche opposto in assenza del bando comunale prescritto dall’art. 55 l.r. Campania n. 7/2020, che inibisce il rilascio di concessioni sulla base di autonome domande, in quanto la fase competitiva è indefettibile a tutela della concorrenza. La concessione del posteggio e l’autorizzazione di tipo A sono legate da un nesso di scindibilità funzionale, per cui la validità dell’una è condizione della validità dell’altra, e non è configurabile un acquisto dell’autorizzazione di tipo A per silenzio assenso, previsto per il solo commercio itinerante. Il titolare di precedenti concessioni annuali non vanta alcun affidamento tutelabile al rinnovo, non potendo una pregressa illegittimità radicare analoghe aspettative. La proroga di cui all’art. 11 l. n. 214/2023 opera solo per titoli legittimi da assoggettare a gara e non sana concessioni invalide ab origine.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di impresa individuale iscritta alla CCIAA per la ristorazione ambulante, esercita il commercio itinerante in forza di autorizzazione di tipo B e opera mediante automarket su suolo pubblico. Sua istanza del 20.11.2023, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione di tipo A con posteggio e del titolo concessorio per un posteggio individuato in Largo Sermoneta, per l’anno 2024.

Previa comunicazione dei motivi ostativi, il dirigente comunale ha respinto la domanda rilevando l’assenza del bando e l’inidoneità del titolo di tipo B a fondare il commercio su posto fisso. La ricorrente ha impugnato il diniego innanzi al TAR Campania, deducendo l’erronea considerazione della propria domanda di autorizzazione, la mancata conversione del titolo e l’applicabilità della proroga normativa alle concessioni già rilasciate.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 55 l.r. n. 7/2020, che impone al Comune di predisporre appositi bandi per la concessione di posteggio. Nel caso concreto è pacifico che tale fase preliminare manchi: essa è indefettibile, perché il rilascio su domanda singola prescinderebbe dal confronto competitivo e contrastarebbe la finalità di libera concorrenza nell’accesso al mercato enunciata dall’art. 2 del T.U. regionale.

Questa sola ragione è dirimente. Diventano perciò recessive le censure sull’omessa considerazione della domanda di autorizzazione di tipo A e sull’asserito obbligo di conversione del titolo di tipo B. Il Collegio osserva che per il commercio alimentare su posteggio occorrono contestualmente autorizzazione e concessione ai sensi dell’art. 54 l.r. n. 7/2020, mentre la s.c.i.a. è sufficiente per la sola forma itinerante.

Quanto al silenzio assenso invocato ex art. 19 l. n. 241/1990, la tesi è infondata: il regolamento comunale e l’art. 11 dello stesso legano la validità dell’autorizzazione di tipo A a quella della concessione e non prevedono il meccanismo formativo per silentium, riservato all’autorizzazione itinerante. Né può soccorrere l’affidamento maturato su annuali concessioni illegittime, giacché il concessionario di beni demaniali non vanta alcun diritto di insistenza e la prassi illegittima non consente letture corrette della normativa di settore.

Il Tribunale esclude infine l’operatività della proroga ex art. 11 l. n. 214/2023. La ratio è dare continuità a concessioni legittime ma prive di gara, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure; non si tratta di una proroga generalizzata che sana ogni illegittimità. Nel caso, non risulta che il Comune stia preparando le gare; per di più la zona è interdetta alle strutture mobili dall’art. 15 del regolamento comunale; e il titolo concessorio è invalido perché privo del correlato titolo autorizzatorio di tipo A. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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