Annotazione ANAC annullata per difetto di istruttoria sulla risoluzione contrattuale (TAR Lazio n. 13064 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, costituisce esercizio di un potere che richiede all’Autorità Nazionale Anticorruzione una valutazione in concreto dell’utilità della notizia, che non può prescindere da un’adeguata istruttoria sulla vicenda segnalata. Tale onere istruttorio non è satisfatto dal mero recepimento acritico della segnalazione della stazione appaltante, specialmente quando la risoluzione contrattuale sia stata contestata in giudizio dall’operatore economico, il quale abbia prospettato l’inadempimento della controparte. L’omessa acquisizione, anche in sede processuale, degli atti essenziali del procedimento risolutorio, come la relazione del direttore dei lavori e la determina di risoluzione, integra un difetto di istruttoria che inficia la legittimità del provvedimento, pur non spettando all’ANAC sostituirsi al giudice nella valutazione della gravità dell’inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto per lavori di urbanizzazione primaria, vedeva risolto il contratto dal Comune committente. L’impresa aveva tuttavia già comunicato la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento della stazione appaltante e successivamente aveva citato in giudizio l’ente, chiedendo l’accertamento del grave inadempimento di quest’ultimo e il risarcimento dei danni.
Il Comune segnalava la risoluzione all’ANAC, la quale disponeva l’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici. La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Calabria che, declinata la competenza, trasmetteva il giudizio al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rammentando che l’ANAC è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e la loro utilità, senza però poter esercitare un ruolo arbitrale o sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione dell’inadempimento.
La sentenza richiama i principi consolidati secondo cui l’onere motivazionale dell’Autorità può ritenersi alleggerito per fatti qualificabili come gravi illeciti professionali, tra cui la risoluzione per grave inadempimento, ma ribadisce che l’ANAC deve dare conto, in sede di annotazione, delle diverse ricostruzioni fattuali emerse in istruttoria e dell’eventuale contenzioso in essere.
Nel caso di specie, il TAR ha rilevato come l’istruttoria condotta dall’ANAC fosse gravemente carente. Il provvedimento risolutorio era intervenuto dopo la comunicazione di risoluzione da parte dell’impresa e dopo l’instaurazione del giudizio civile. Nonostante i reiterati ordini istruttori del Collegio, non erano stati acquisiti agli atti la relazione del direttore dei lavori, la determina di risoluzione e lo stato di consistenza dei lavori, documenti essenziali per verificare la fondatezza della segnalazione.
Il Collegio ha quindi concluso che il mancato adempimento degli ordini istruttori, unitamente alla tempistica della risoluzione successiva alla citazione in giudizio, non aveva consentito all’ANAC di valutare l’utilità in concreto dell’annotazione, emergendo per tabulas la necessità di un approfondimento che l’Autorità aveva omesso. Alla luce di tali carenze, il ricorso è stato accolto e il provvedimento di annotazione annullato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.