Commercio al dettaglio in zona produttiva: legittime le restrizioni urbanistiche provinciali (TAR Trentino-Alto Adige n. 225 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA di apertura di un esercizio commerciale al dettaglio presenta carattere di nuova e autonoma dichiarazione quando le precedenti comunicazioni di inizio attività siano state dichiarate inefficaci con provvedimenti che hanno resistito al vaglio giurisdizionale. Non opera, in tal caso, alcuna violazione del giudicato né alcuna applicazione retroattiva dello ius superveniens, dovendosi applicare il principio tempus regit actum. Le restrizioni territoriali all’insediamento del commercio al dettaglio nelle zone produttive, introdotte dalla normativa provinciale in attuazione dell’art. 31, comma 2, D.L. n. 201/2011, sono conformi al diritto nazionale e unionale ove rispettino i requisiti di non discriminazione, necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo di protezione dell’ambiente urbano e dell’assetto territoriale. Il provvedimento che dichiara l’inefficacia della segnalazione è vincolato, sicché non è sindacabile per disparità di trattamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l’inefficacia della SCIA presentata nel 2015 per l’apertura di un esercizio commerciale al dettaglio non alimentare di 6.100 mq presso un compendio immobiliare sito in zona produttiva d’interesse provinciale, ordinando la chiusura della struttura. L’immobile ricadeva nella fascia “B” del piano di rischio aeroportuale.
La vicenda giungeva al giudice dopo una lunga sequenza di provvedimenti inibitori. Le comunicazioni di inizio attività del 2012 erano state oggetto di una prima coppia di declaratorie di inefficacia, annullate dal TAR con le sentenze nn. 118 e 119 del 2013 in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 della L.P. n. 7/2012. Erano seguite una seconda e una terza coppia di inibitorie che avevano resistito ai gravami, con la riforma in appello della sentenza che le aveva dichiarate nulle per elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’ennesima istanza di rinvio, rilevando che gli appelli sulle sentenze nn. 89 e 90 del 2016 risultavano cancellati da ruolo. La vicenda riguardava un provvedimento plurimotivato, la cui legittimità poteva essere sostenuta da una sola delle ragioni autonomamente sufficienti, con assorbimento delle censure rivolte alle altre.
Il primo motivo, fondato sulla pretesa nullità per violazione del giudicato, è stato respinto. La tesi muoveva dal presupposto errato che le comunicazioni del 2012 avessero mantenuto efficacia dopo l’annullamento della prima coppia di inibitorie. Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 2945/2018 e n. 6751/2019, aveva invece affermato l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare quelle comunicazioni alla stregua dello ius superveniens. Essendo state dichiarate inefficaci con provvedimenti non annullati, la SCIA del 2015 costituiva dichiarazione nuova, correttamente valutata alla luce dell’art. 44 della L.P. n. 13/1997 nel testo novellato dall’art. 8 della L.P. n. 10/2014.
Caduti per identica ragione i motivi sulla tardività e sull’irretroattività, il Collegio ha escluso che l’intero immobile fosse destinato al commercio al dettaglio: le concessioni edilizie e i certificati di agibilità indicavano la destinazione a edificio produttivo e commercio all’ingrosso, con autorizzazioni limitate a “mobili e materiali edili“. Quanto alla disparità di trattamento, la declaratoria di inefficacia è atto vincolato, non sindacabile per tale vizio.
Il nucleo della decisione riguarda la conformità delle restrizioni provinciali al diritto unionale e nazionale. Dopo la sentenza n. 38/2013 della Corte costituzionale, il quadro statale era mutato: l’art. 31, comma 2, D.L. n. 201/2011 consentiva alle Regioni e agli enti locali limitazioni territoriali per tutelare salute, lavoratori, ambiente e beni culturali. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 30.01.2018 nelle cause riunite C-360/15 e C-31/16, aveva ricondotto l’assetto territoriale tra i motivi imperativi d’interesse generale. Il Collegio ha verificato il rispetto dei requisiti di non discriminazione, necessità e proporzionalità, rilevando che la norma non impone un divieto generalizzato ma un contingentamento volumetrico bilanciato dalla presenza del commercio nelle zone residenziali.
La SCIA non era stata preceduta dall’individuazione nel piano urbanistico comunale dell’area destinata al commercio al dettaglio, né dal piano d’attuazione, né dalla verifica del limite dimensionale. Ciò bastava a sorreggere l’inibitoria, con assorbimento delle censure sul piano di rischio aeroportuale e rigetto del motivo sull’affidamento, escluso dalle plurime e tempestive inibitorie.
Nota della Redazione
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