Natura risarcitoria del credito da giudicato e non imponibilità IRPEF (TAR Molise n. 191 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, ove il titolo abbia riconosciuto una somma a titolo di risarcimento del danno emergente, l’amministrazione deve corrisponderla integralmente, senza applicare la tassazione IRPEF né operare trattenute contributive. Il risarcimento è imponibile solo se e nei limiti in cui reintegra un danno da mancata percezione di redditi, ossia il lucro cessante, non quando ripara un pregiudizio di natura diversa. Il pagamento parziale effettuato dalla debitrice si imputa prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., con conseguente perdurante inadempimento per il residuo. Il ristoro del danno alla persona non può essere riqualificato dall’amministrazione come differenze retributive.

Il Fatto

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, aveva condannato l’azienda sanitaria regionale a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la somma di euro 17.611,02 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Il titolo era stato notificato all’amministrazione al corretto indirizzo PEC e dichiarato definitivo con attestazione del passaggio in giudicato.

La debitrice, pur dichiaratosi disponibile a ottemperare, aveva corrisposto un importo inferiore — euro 16.193,85 — con causale riferita a stipendi e a un diverso titolo, ossia differenze retributive, sottoponendo la somma a trattenute e a tassazione. Da qui il ricorso per la integrale esecuzione del giudicato, con richiesta di determinazione delle modalità, nomina di commissario ad acta, penalità di mora e condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica, e l’ammissibilità dell’ottemperanza avverso sentenze di condanna del giudice ordinario rimaste ineseguite, ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm. Ha inoltre precisato che, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ., non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica con attestazione di conformità.

Nel merito, il Tribunale ha qualificato il credito come pacificamente risarcitorio: la Corte d’Appello aveva accertato la lesione del diritto al riposo e della personalità della lavoratrice, con condizionamento illecito della vita personale. Da tale natura discendeva l’obbligo di liquidare l’intero importo, oltre interessi e rivalutazione, senza tassazione IRPEF e senza trattenuta contributiva.

Sul punto il Collegio ha richiamato i principi consolidati in tema di trattenute fiscali, recependo l’insegnamento della Cass. Sez. V n. 12789 del 2003 e del Cons. Stato, Sez. VI, n. 2367/2021: le indennità risarcitorie sono imponibili solo se sostituiscono un reddito non conseguito, mentre restano escluse quando riparano un danno emergente. Poiché nel caso concreto il ristoro non integrava retribuzioni perdute, la tassazione applicata risultava illegittima.

Il pagamento di euro 16.193,85 è stato quindi ritenuto solo parziale. Ad esso si applica il criterio legale di imputazione agli interessi ex art. 1194 cod. civ., richiamando Cass. Sez. II n. 13567 del 2024, con la conseguenza che l’amministrazione non aveva ancora integralmente adempiuto. Il Tribunale ha pertanto ordinato il pagamento del residuo entro sessanta giorni e, per l’eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore del competente Dipartimento, senza compenso e con facoltà di delega. Ha infine escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione, condannando l’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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