Scatto convenzionale dirigente Vigili del fuoco permane con promozione (TAR Sicilia n. 3175 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo scatto convenzionale previsto dall’art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 217/2005 costituisce un beneficio economico ancorato all’anzianità di servizio e non si perde per effetto della nomina a primo dirigente. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 della medesima norma va interpretato, in chiave costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza, nel senso che il beneficio già conseguito nel ruolo direttivo è mantenuto anche dopo il transito nel ruolo dirigenziale. L’opposta lettura dell’Amministrazione produce un’aporia applicativa, premiando sul piano retributivo chi ha maturato minore anzianità complessiva. Ne consegue il diritto del dirigente al mantenimento dello scatto e la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del maggiore livello retributivo dalla data di immissione nel ruolo e al pagamento degli arretrati.

Il Fatto

Il ricorrente, assunto nel 1990 dal Ministero dell’Interno nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stato nominato primo dirigente con decorrenza dall’1.01.2022, dopo il superamento del corso di formazione dirigenziale, e ha assunto l’incarico di Comandante dei Vigili del fuoco di Enna.

Con una successiva nota della Direzione Centrale Risorse Finanziarie, indirizzata alla Ragioneria Generale dello Stato, l’Amministrazione non ha applicato in suo favore lo scatto convenzionale previsto dall’art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 217/2005, come modificato dal d.lgs. n. 127/2018. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto allo scatto, per l’annullamento degli atti presupposti e per la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento del maggiore livello retributivo dalla data di immissione nel ruolo, con gli arretrati. Ha inoltre prospettato, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 217/2005 attribuisce al personale delle qualifiche direttive uno scatto convenzionale dopo sedici anni di servizio effettivo e un ulteriore scatto dopo ventisei anni; il comma 2 attribuisce al personale della qualifica di primo dirigente uno scatto convenzionale dopo ventisei anni di servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

Riconosciuta la non immediata leggibilità delle due disposizioni, il TAR privilegia un’interpretazione che tenga conto, oltreché del dato letterale, della ratio legis. Dal combinato disposto si evince che lo scatto spetta al personale direttivo al compimento dei ventisei anni, spetta al primo dirigente al maturare dei ventisei anni complessivi, e che l’attribuzione dello scatto al momento del conseguimento della qualifica dirigenziale non può implicare la perdita del beneficio già conseguito nel ruolo direttivo.

Il Collegio definisce illogica la tesi dell’Amministrazione, che farebbe perdere lo scatto al momento della nomina a primo dirigente. Si creerebbe una situazione paradossale: il personale con minore anzianità, transitato nel ruolo dirigenziale prima dei ventisei anni, conseguirebbe il beneficio sommando carriera direttiva e dirigenziale; il personale con maggiore anzianità, già in possesso dello scatto, percepirebbe una retribuzione inferiore a parità di funzioni.

L’aporia applicativa determina una manifesta disparità di trattamento e pregiudica economicamente chi ha maturato più anni di carriera. La lettura accolta, improntata al principio di eguaglianza, assicura il conseguimento e il mantenimento dello scatto a entrambe le categorie professionali, attribuendo eguale peso al criterio dell’anzianità di servizio. Il comma 1, facendo salvo “quanto previsto dal comma 2”, garantisce che il beneficio sia conseguito senza sperequazioni e conservato durante la carriera.

Ne consegue che lo scatto maturato dal ricorrente ai sensi del comma 1 è venuto illegittimamente meno al momento del transito nel ruolo dei dirigenti. Il ricorso è pertanto fondato: sussiste il diritto al mantenimento dello scatto, con condanna del Ministero al riconoscimento del maggiore livello retributivo dalla data di immissione nel ruolo e al pagamento degli arretrati, oltre agli oneri accessori. Le spese sono compensate per la complessità della questione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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