Concorso pubblico: qualifica superiore dei commissari e sindacato sul quesito (Cons. Stato n. 9799 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 38 del d.P.R. n. 220/2001 non impedisce la nomina a commissario di un soggetto di qualifica superiore a quella posta dal concorso, allorché questi sia dotato di specifica competenza tecnica rispetto alle prove d’esame. Il criterio di composizione delle commissioni è quello degli esperti di provata competenza nella materia, dovendo la qualifica almeno pari costituire indice di competenza sufficiente, non un limite invalicabile verso l’alto. La valutazione della commissione esaminatrice esprime discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ma il sindacato incontra un limite insuperabile solo quando il quesito ammette soluzioni plurime. Ove il quesito giuridico abbia soluzione univoca, la verifica del giudice non comprime la sfera di attribuzione della commissione.

Il Fatto

Il candidato ha partecipato a un concorso pubblico per diciassette posti di assistente amministrativo, bandito congiuntamente da sei aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, scegliendo di concorrere per una sola di esse. La convenzione tra gli enti prevedeva sei distinte graduatorie e l’obbligo, per ciascun candidato, di indicare nella domanda l’azienda di riferimento.

Superata la prova scritta, il ricorrente non è stato ammesso all’orale per aver riportato il punteggio di dodici su venti, inferiore alla soglia di quattordici. Ha quindi impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna la graduatoria, il bando e l’atto di nomina della commissione, deducendo l’irregolarità nella composizione dell’organo e l’illogicità della valutazione sul quesito della prova pratica. Il TAR ha rigettato il ricorso, affermando che la nomina di membri di qualifica superiore è consentita se dotati di adeguate competenze e che le valutazioni delle commissioni rientrano nella discrezionalità tecnica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la composizione della commissione. L’appellante sostiene che la nomina di un componente di qualifica superiore a quella del posto messo a concorso violi l’art. 38 del d.P.R. n. 220/2001, e che la lettura estensiva accolta dal primo giudice integri indebitamente la disposizione normativa.

Palazzo Spada respinge la censura. L’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 individuano quale criterio di composizione la scelta di esperti di provata competenza nella materia del concorso. Rileva, dunque, l’adeguata competenza dei commissari, dovendo essi avere qualifica almeno pari a quella richiesta dal bando quale indice di competenza tecnica sufficiente a garantire una seria e imparziale valutazione (richiamata sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 1466 del 1997).

Il collegio aggiunge che l’art. 38 citato va letto secondo un criterio logico-sistematico, in aderenza ai principi generali: la norma impedisce la nomina di esperti di qualifica inferiore, ma non di qualifica superiore, ove siano muniti delle specifiche competenze tecniche rispetto alle prove d’esame. La censura, si legge, indugia in una lettura formalistica e isolata delle disposizioni.

Il secondo motivo riguarda il quesito controverso e i limiti del sindacato giudiziale sulle valutazioni della commissione. L’appellante contesta la risposta data al quesito relativo agli effetti della transazione di una controversia. Il Consiglio di Stato, in disparte il tema dell’ampiezza del sindacato intrinseco sulla discrezionalità tecnica (richiamata la sentenza n. 601 del 1999), rileva che la risposta del candidato non è aderente all’art. 23 del d.P.R. n. 3/1957, che impone la comunicazione al Giudice contabile in ogni ipotesi in cui dalla condotta del funzionario derivi un danno arrecato a terzi.

In presenza di un quesito giuridico di soluzione univoca — e dunque dell’invio alla Corte dei conti quale atto dovuto — non si ravvisano ostacoli al sindacato del giudice, che non configura alcuna ingerenza indebita nella sfera della commissione. Né il quesito è ambiguo, poiché il presupposto dell’obbligo di comunicazione è la sussistenza di un danno all’erario, a prescindere dalla pendenza del giudizio. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *