Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 15371 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti che non sia stata notificata alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio. Il Collegio deve pertanto dare atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’esame nel merito dei motivi e assorbe ogni altra censura. La sussistenza di giusti motivi consente la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, una casa di cura privata accreditata, ha impugnato una serie di determinazioni della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, adottate tra il 2020 e il 2022, con cui l’amministrazione ha definito i livelli di finanziamento e i saldi per l’anno 2020 relativi alle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero. Ha impugnato altresì le deliberazioni di Giunta regionale di definizione dei livelli massimi di finanziamento e il decreto commissariale sul criterio di remunerazione a valore standard medio.

Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ad ulteriori determinazioni di rettifica e integrazione dei saldi e delle produzioni riconoscibili per il medesimo anno. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 16 settembre 2026, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la dichiarazione di rinuncia non risulta notificata alla controparte nel rispetto del termine prescritto dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Da qui la qualificazione della rinuncia come irrituale, con esclusione dell’effetto estintivo del giudizio che l’atto avrebbe altrimenti prodotto.

L’irritualità della rinuncia non lascia tuttavia priva di conseguenze la sopravvenuta determinazione della parte. Il Collegio dà atto che l’interesse alla definizione della causa è venuto meno e che, quindi, non residua alcun interesse sostanziale alla pronuncia nel merito.

La conseguenza processuale non è l’estinzione, ma la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il percorso argomentativo tiene distinti il piano della validità dell’atto di rinuncia e il piano dell’interesse ad agire: il primo è viziato sul piano delle forme, il secondo è comunque venuto meno sul piano sostanziale.

Sul piano delle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e della condotta della ricorrente.

Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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