Commissariamento doveroso per l’adesione del Comune alla società mista del servizio idrico (TAR Sicilia n. 1571 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato la scelta della forma di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, cui gli enti locali partecipano necessariamente. Il singolo Comune è chiamato solo ad adottare gli atti esecutivi di quella scelta e non può discostarsene con una propria deliberazione consiliare fondata su un dissenso rispetto alla decisione assunta a monte dalla maggioranza dei Comuni. Ove l’ente locale non compia gli atti esecutivi, il commissariamento disposto dalla Regione costituisce atto dovuto, in ragione del carattere unitario della gestione e degli obblighi connessi al PNRR. Parimenti dovuto è il commissariamento dell’ambito quando non abbia formalizzato con atto definitivo la scelta del modello; i precedenti atti di mero indirizzo non sono vincolanti per il commissario. La pubblicità on line non prevista dalla legge non fa decorrere il termine decadenziale.
Il Fatto
Il Comune di Falcone impugna il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana ha nominato un commissario in sostituzione del Consiglio comunale, nonché la deliberazione con cui quel commissario ha imposto l’adesione del Comune alla costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata Messinacque s.p.a., con approvazione di statuto, patti parasociali e regolamento di controllo.
Il ricorrente contesta i presupposti del duplice commissariamento, la lesione dell’autonomia comunale e la mancata considerazione delle deliberazioni già assunte dall’Assemblea Territoriale Idrica. L’ATI e il commissario regionale eccepiscono la tardività del ricorso; l’Amministrazione regionale resiste nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di tardività. In caso di mera pubblicazione on line non prevista dalla legge, non opera l’effetto conoscitivo erga omnes: il dies a quo resta ancorato alla piena conoscenza dell’atto, che la parte che eccepisce la decadenza deve provare in modo rigoroso, non essendo sufficienti mere supposizioni. In assenza di tale prova, il ricorso è tempestivo.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’ente di governo d’ambito; l’art. 149-bis attribuisce a tale ente la scelta della forma di gestione e l’affidamento; l’art. 14 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022, assegna al Presidente della Regione i poteri sostitutivi in caso di inottemperanza.
Gli atti adottati dall’ATI prima del commissariamento non costituiscono scelta del modello, ma atti di mero indirizzo, mai confluiti in una determinazione conclusiva. Alla data della nomina l’ambito non aveva formalizzato alcuna decisione finale: il commissariamento era pertanto atto dovuto, non solo per gli adempimenti a valle, ma anche per la propedeutica scelta del modello. Gli indirizzi precedenti non erano vincolanti e la mancanza di motivazione rafforzata ex art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 non rileva, riguardando tale onere gli affidamenti in house.
Quanto al Comune, la trama legislativa gli impone di aderire alla scelta effettuata a monte dall’ATI o dal suo commissario, salvo le ipotesi residuali delle gestioni in forma autonoma. Il carattere unitario della gestione impedisce che un ente dissenziente si discosti con delibera consiliare dalla scelta della maggioranza. Il collegamento alla sentenza della Corte dei conti n. 218/2023 conferma la conformità della scelta. La consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 non è dovuta per la costituzione imposta dalla legge. Lo scostamento dai pareri negativi del revisore è adeguatamente motivato. La censura sulle gestioni autonome e sulla sentenza della Corte costituzionale n. 93/2017 è generica e tardiva.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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