Prelievo latte 2006/2007: l’annullamento degli atti presupposti travolge cartella e intimazione (TAR Lombardia n. 313 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale degli atti presupposti di determinazione del prelievo supplementare sul latte, disposto per contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario, determina l’illegittimità derivata degli atti di riscossione che in essi trovano fondamento. L’invalidità caducante opera quando tra atto presupposto e atto consequenziale sussiste un rapporto di presupposizione necessaria e immediata, senza nuove valutazioni di interessi. Il termine di prescrizione del capitale e degli interessi è decennale, non periodico, e resta interrotto e permanentemente sospeso per effetto della pendenza dei giudizi sugli atti presupposti. La domanda risarcitoria richiede la prova integrale dei requisiti dell’illecito aquiliano, non essendo configurabile alcun danno in re ipsa.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di allevamento di vacche da latte ed era sottoposta, fino al 31 marzo 2015, al regime del prelievo supplementare. Per l’annata lattiero-casearia 2006/2007 riceveva una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per oltre 732.000 euro a titolo di prelievi latte, interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica, emessa sul ruolo dell’AGEA.
La società impugnava la cartella davanti al TAR, deducendo plurime censure, tra cui l’illegittimità degli atti presupposti. Nel corso del giudizio interveniva l’intimazione di pagamento per oltre 761.000 euro, a sua volta impugnata con motivi aggiunti insieme alle domande di accertamento dell’inesistenza del debito e di risarcimento del danno da prelievo operato medio tempore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nelle more del giudizio sono intervenute due pronunce decisive. La sentenza del TAR Lazio n. 5605 del 21 marzo 2024 ha annullato, anche nei confronti della ricorrente, le comunicazioni AGEA recanti i risultati della compensazione nazionale degli esuberi per il periodo 2006/2007, per contrasto con il diritto eurounitario e violazione del principio di non discriminazione. La sentenza del Consiglio di Stato n. 7069 del 19 luglio 2023 ha annullato le comunicazioni AGEA per incompatibilità della disciplina interna con quella comunitaria, imponendo all’amministrazione di individuare il criterio applicativo sostitutivo.
Da tali decisioni il TAR ricava l’illegittimità derivata della cartella e dell’intimazione. Gli atti di riscossione trovavano il loro fondamento negli atti annullati e ne costituiscono conseguenza inevitabile. L’obbligo di ricalcolo e quello di rinnovazione dei procedimenti comportano la caducazione dell’intera serie procedimentale.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’annullamento dell’atto accertativo travolge gli atti successivi che lo presuppongono quando il rapporto di presupposizione è immediato, diretto e necessario, in assenza di nuove valutazioni di interessi. Nel caso concreto gli atti a valle e gli atti presupposti sono stati tempestivamente impugnati, con conseguente accoglimento del quarto motivo del ricorso introduttivo e del quarto motivo dei motivi aggiunti.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Tribunale ritiene applicabile il termine decennale anche agli interessi, trattandosi di misure patrimoniali applicate in ragione dello sforamento delle quote individuali. Il termine risulta inoltre interrotto e permanentemente sospeso per effetto della pendenza dei giudizi sugli atti presupposti, oltre che dei periodi di sospensione normativamente previsti.
La domanda risarcitoria è respinta. È formulata in modo generico e non indica consistenza né ammontare del danno. Il riparto dell’onere della prova segue il principio dispositivo, non temperato dal metodo acquisitivo, proprio dell’azione di annullamento: grava sul ricorrente dimostrare condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso. Restano assorbiti gli ulteriori motivi e le domande di accertamento; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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