Revoca licenza istituto vigilanza: motivazione e proporzionalità (TAR Sicilia n. 1572 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di polizia ex art. 134 del TULPS esige una motivazione che dia conto delle osservazioni difensive del privato, anche quando non impone la puntuale confutazione di ogni rilievo, purché la motivazione complessivamente resa sostenga l’atto. L’amministrazione non può integrare il provvedimento conclusivo con circostanze nuove, diverse da quelle rappresentate nel preavviso, in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e delle garanzie partecipative. L’abuso dell’autorizzazione di polizia va valutato secondo quantità, qualità e frequenza delle violazioni, così da distinguere la totale inaffidabilità, che conduce alla revoca, dalla negligenza occasionale, per la quale è proporzionata la sospensione. La scelta della misura afflittiva implica la necessaria modulazione degli oneri motivazionali in ordine al concreto esito dell’istruttoria e alla necessarietà della misura applicata.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un istituto di vigilanza che svolgeva esclusivamente i servizi di controllo nelle attività di intrattenimento e spettacolo, i c.d. buttafuori. Il Prefetto aveva revocato la licenza ex art. 134 del TULPS, ritenendo non più sussistenti i requisiti soggettivi e di affidabilità che avevano dato luogo al rilascio dell’originaria autorizzazione.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando il vizio di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi infra-precisati e ritiene il primo motivo meritevole di parziale accoglimento. Il giudice ricorda che la presentazione di memorie ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni private, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto, richiamando Cons. Stato, sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283.

Nel caso concreto, tuttavia, le contestazioni del ricorrente riguardavano l’effettiva rilevanza dei procedimenti penali pendenti e il significato delle ulteriori circostanze ostative. La nota dell’amministrazione, affermando laconicamente che le osservazioni non intaccavano la fondatezza del procedimento, non fornisce un’adeguata motivazione. Rileva il principio di proporzionalità e la conseguente graduazione delle misure repressive, che implicano la valutazione concreta delle singole circostanze contestate.

L’ampia discrezionalità riservata alla P.A. comporta la necessaria modulazione degli oneri motivazionali in ordine all’esito dell’istruttoria e alla necessarietà della misura applicata. Sotto questo profilo è fondata anche la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, avendo l’amministrazione addotto circostanze nuove e diverse da quelle rappresentate nel preavviso, a fondamento del provvedimento conclusivo, richiamando TAR Toscana, sez. II, 7 febbraio 2013, n. 220.

Il provvedimento non ha pienamente riscontrato le difese, che non possono formare oggetto di integrazione con gli scritti difensivi della difesa erariale, e ha introdotto nuovi elementi di valutazione non sottoposti al previo contraddittorio. È fondato anche il secondo motivo: in base all’art. 10 del TULPS, l’abuso deve valutarsi secondo quantità, qualità e frequenza delle violazioni, per stabilire se vi sia totale inaffidabilità, che conduce alla revoca, o solo negligenza occasionale, cui corrisponde la sospensione, con richiamo a TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 7 giugno 2021, n. 520.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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