Il permesso di soggiorno presuppone la firma del contratto di soggiorno e la capacità economica del datore di lavoro (TAR Lazio n. 10821 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata direttamente alla Questura, senza che sia stato preliminarmente sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione, è legittimamente dichiarata irricevibile ai sensi degli artt. 22, co. 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999. La revoca del nulla osta al lavoro, disposta per la carenza originaria del requisito della capacità economica del datore di lavoro, non è soggetta al termine rigido previsto per l’annullamento d’ufficio e non lede l’affidamento del lavoratore quando il procedimento non si sia consolidato e la mancanza del requisito sia emersa sin dall’inizio. Non è configurabile, in tale contesto, un diritto al rilascio del permesso per attesa occupazione, pena lo svuotamento della previsione legale del reddito minimo quale requisito del datore di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva dichiarato irricevibile la sua richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto non preceduta dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con i motivi aggiunti, egli contestava altresì la revoca del nulla osta al lavoro disposta dalla Prefettura di Roma, dapprima con decreto del 30.1.2025 e poi, in sede di riesame, con decreto del 19.9.2025, per la mancata dimostrazione della capacità economica del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto di revoca del 30.1.2025, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato un successivo atto negativo che costituisce l’unico provvedimento lesivo attuale.
Nel merito, il Collegio ha rigettato il ricorso principale, richiamando l’orientamento consolidato per cui l’amministrazione ha correttamente applicato la normativa di cui agli artt. 22, co. 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999, in quanto l’istanza era stata presentata alla Questura senza il preventivo adempimento della firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura, requisito essenziale dell’iter.
Quanto alla revoca del nulla osta, il Tribunale ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere di autotutela, fondato sull’accertata mancanza originaria della capacità economica del datore di lavoro. La valutazione dell’amministrazione, basata su dati contabili complessivi e diacronici (fatturato, costi, forza lavoro per gli anni 2021-2023), non è stata sovvertita dalle allegazioni del ricorrente, né dall’asseverazione, riferita al solo lavoratore e all’anno 2024, né dalla relazione del consulente di parte, attinente al merito della scelta amministrativa. Il Collegio ha precisato che la revoca, a differenza dell’annullamento d’ufficio, non è soggetta a un termine rigido e che, nel caso di specie, sussiste l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto.
Esclusa la lesione dell’affidamento, il Tribunale ha infine negato la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, in quanto l’originaria carenza del requisito reddituale del datore di lavoro impedirebbe tale conversione, che altrimenti priverebbe di ogni rilevanza la previsione normativa del reddito minimo e si presterebbe a condotte fraudolente. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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