Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità sul prelievo supplementare latte (TAR Lombardia n. 280 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, la sopravvenuta caducazione degli atti presupposti della pretesa erariale, disposta con separata pronuncia del giudice amministrativo che abbia annullato le intimazioni e imposto all’amministrazione un nuovo calcolo del prelievo, determina la carenza di interesse alla decisione di merito del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio ove la sopravvenienza sia ascrivibile all’evoluzione del quadro giurisprudenziale e non a un comportamento processuale scorretto della parte. La verifica dell’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e va accertata al momento della pronuncia.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttrice di latte vaccino, impugnavano la cartella di pagamento con cui l’AGEA aveva richiesto il pagamento di una somma rilevante a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001 e 2001-2002. L’impugnazione era estesa al ruolo presupposto, reso esecutivo nell’ottobre 2018.

La cartella era stata inizialmente contestata davanti al Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.; il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., rilevando che la controversia investiva il fondamento della pretesa e non la legittimità formale degli atti esecutivi. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al TAR Brescia.

La Motivazione della Corte

Nel giudizio di riassunzione i ricorrenti avevano articolato plurime censure: vizi formali della cartella (notifica eseguita direttamente dall’AGEA anziché dalla Guardia di Finanza, assenza di relazione di notifica, duplicazione del ruolo, omessa indicazione dei responsabili del procedimento); prescrizione del credito o decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973; carenza di indicazioni sulla rateizzazione; incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nel periodo considerato; necessità di disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce C-348/18, Barausse e C-46/18, San Rocco.

Nel corso del giudizio l’AGEA, con memoria del 5 dicembre 2023, ha dichiarato che, in seguito alla sentenza del TAR Brescia n. 332 del 12 aprile 2023 — che aveva annullato nei confronti dei ricorrenti le intimazioni di pagamento fondate sulla medesima cartella, disponendo un nuovo calcolo del prelievo secondo le indicazioni della Corte di Giustizia — era venuto meno l’interesse a una decisione di merito.

La difesa dei ricorrenti ha concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’allineamento della pronuncia citata a pregresse decisioni del Consiglio di Stato, segnatamente la sentenza n. 5845 del 12 luglio 2022 e la sentenza n. 2281 del 29 marzo 2022, che avevano annullato i presupposti atti di compensazione nazionale vincolando l’AGEA a un ricalcolo complessivo. Il richiamo è esteso anche alla sentenza del TAR Lazio n. 10945 del 30 giugno 2023, relativa alla campagna 2000-2001.

Preso atto della condivisione delle parti sull’esito, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza scrutinare nel merito i motivi articolati. Le spese sono state compensate, in coerenza con la pronuncia del TAR Brescia n. 332/2023, in ragione della sopravvenienza determinatasi per effetto dell’evoluzione giurisprudenziale e non di un contegno processuale ostativo dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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