La genericità della traccia non vizia la prova se rispetta il bando (TAR Sardegna n. 325 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della traccia e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali sono espressione della discrezionalità tecnica della commissione e sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La mera genericità del quesito non integra autonoma censura: occorre dedurre e dimostrare profili concreti di incoerenza rispetto al bando. Il voto numerico, espresso in correlazione ai criteri fissati, consente di risalire all’iter logico motivazionale del giudizio. Nei concorsi per profili ad elevata specializzazione le regole valutative non richiedono particolare analiticità e devono mantenere una certa elasticità.
Il Fatto
Il ricorrente, ingegnere, ha partecipato al concorso pubblico unificato indetto da A.R.E.S. Sardegna per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di Dirigente Ingegnere Civile. Superata la prova scritta, ha affrontato la prova teorico-pratica, conseguendo 15 punti sui 30 disponibili e non risultando ammesso alla prova orale.
Avverso l’esito ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, deducendo la genericità della traccia rispetto alla previsione del bando che richiedeva un “esame e parere scritto su di un progetto o impianto”, il carattere non tecnico del quesito, l’omesso riferimento al codice dei contratti e la mancata predeterminazione di criteri di valutazione idonei a garantire oggettività. L’Amministrazione e i controinteressati si sono costituiti chiedendo la reiezione, eccependo anche l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito e dichiara assorbite le eccezioni in rito, richiamando il principio della ragione più liquida secondo cui, ove sussistano ragioni che impongono di disattendere il gravame, il giudice è esentato dall’esaminare le questioni processuali.
Quanto ai criteri, il TAR rileva che la Commissione, all’atto dell’insediamento, li aveva predeterminati con specifico riferimento alla prova pratica, valorizzando la padronanza della metodologia, la chiarezza espositiva, la proprietà terminologica, la conoscenza della normativa e la capacità di sintesi. Tali criteri appaiono pertinenti e recano un contenuto necessariamente generico per risultare utilizzabili rispetto alle prove concretamente individuate.
Sulla scelta della traccia, il Collegio richiama l’orientamento per cui essa è espressione di discrezionalità tecnica insindacabile, salvo manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento, non essendo sufficiente una mera censura di genericità. Nel caso concreto non emerge alcuna irragionevolezza: l’assenza di spiccata specificità è coerente con la professionalità dirigenziale da selezionare, dovendo il candidato tradurre gli indirizzi dell’amministrazione in una sequenza di attività. La genericità può anzi costituire essa stessa elemento selettivo.
Il TAR esclude poi che il mancato richiamo al codice dei contratti abbia inciso in modo decisivo, trattandosi di circostanza indimostrata e non desumibile dal solo raffronto con gli elaborati altrui; la capacità di individuare i parametri normativi applicabili è comunque un valido elemento di valutazione. Quanto al voto numerico, la giurisprudenza richiamata conferma che esso esterna una sintetica valutazione e, correlato ai criteri, consente di risalire all’iter logico seguito. Il sindacato giurisdizionale resta limitato al riscontro di errori di fatto, travisamento o manifesta illogicità, non potendosi sostituire il giudice alla valutazione riservata all’amministrazione. Il ricorso è pertanto infondato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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