Commissario ad acta per il bonus docente non ancora eseguito dal Ministero (TAR Sardegna n. 378 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione del giudicato formatosi sul riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente legittima la nomina del commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. L’amministrazione che abbia dato esecuzione solo parziale alla sentenza — liquidando le spese legali ma omettendo il pagamento di capitale e interessi — resta inadempiente. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, con facoltà di delega, senza che ciò comporti la corresponsione di alcun compenso. La cessazione della materia del contendere opera limitatamente alla parte del giudicato già eseguita.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 227/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore di una docente la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese processuali.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 29 aprile 2024, era passata in giudicato. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, il Ministero ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, ma non ha corrisposto il capitale e gli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’inerzia dell’amministrazione alla stregua di un inadempimento del giudicato. L’avvenuta liquidazione delle spese legali costituisce esecuzione solo parziale della sentenza: resta integralmente ineseguita la parte relativa al riconoscimento del bonus annuale e agli interessi. Su tale porzione si è quindi formata la cessazione della materia del contendere, mentre per il residuo il ricorso è stato accolto.

La decisione si fonda sull’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha già tentato, all’udienza camerale del 22 gennaio 2025, di favorire lo spontaneo adempimento, rinviando la decisione al 16 aprile 2025. Alla nuova camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato la persistenza del mancato pagamento, mentre la difesa erariale si è limitata a riferire di aver sollecitato l’esecuzione, senza indicare alcuna soluzione concreta.

Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato, comprensivo anche del bonus eventualmente maturato per l’anno scolastico 2024/2025.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate tenendo conto della serialità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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