Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3740 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, quando la pubblica amministrazione non contesti l’inadempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inosservanza e ordina l’esecuzione integrale del decisum. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, costituisce condizione di procedibilità del ricorso per ottemperanza esperito contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso è fondato e la condanna all’esecuzione opera per la sola sorte capitale. All’inottemperanza consegue la nomina di un Commissario ad acta, con termine ulteriore per gli adempimenti sostitutivi.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 414 pubblicata il 16 febbraio 2023, con cui è stato accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del convenuto a metterla a disposizione.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 06.03.2023, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Collegio rileva che la pretesa azionata dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata dal titolo giudiziale prodotto.

A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione intimata non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo. Tale mancata contestazione consolida la fondatezza della domanda di ottemperanza.

L’Amministrazione va dunque condannata a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà — entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente — un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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