Potere giustiziale ARERA e obbligo di equo bilanciamento degli interessi tecnici (TAR Lombardia n. 2862 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decisione assunta da ARERA in sede di reclamo è espressione di un potere giustiziale di natura conciliatoria, riconducibile agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Nell’esercizio di tale funzione l’Autorità è tenuta a valutare in concreto gli interessi sostanziali rappresentati dalle parti, a ponderare la complessità tecnica e giuridica della vicenda e a operare un equo bilanciamento degli interessi in gioco. Non è sufficiente rilevare la carenza motivazionale del diniego opposto dal gestore: le ulteriori ragioni ostative di ordine tecnico esplicitate nel procedimento devono essere esaminate. La decisione che si limiti all’assunto formalistico della carenza di motivazione, senza verificare gli interessi sostanziali e senza considerare le obiezioni tecniche del gestore, è affetta da irragionevolezza. Il controllo del giudice amministrativo resta di mera legittimità, con valutazione dei fatti solo per errore manifesto.
Il Fatto
Il gestore di rete aveva emesso un preventivo di connessione per un impianto eolico di piccola potenza, indicando come soluzione tecnica la costruzione di una linea in bassa tensione su nuova palificazione. Il produttore accettava il preventivo e versava il corrispettivo, ma il progetto di rete depositato risultava difforme, perché l’elettrodotto veniva posato su palificazione esistente e risultava più lungo. Con una nota il gestore negava l’approvazione del progetto, prospettando la possibilità di una soluzione personalizzata con addebito dei maggiori oneri e ricordando il termine per l’avvio del procedimento autorizzatorio.
Il produttore presentava quindi richiesta di modifica del preventivo, proponendo un diverso punto di connessione su linea di media tensione. Il gestore rigettava l’istanza, ritenendo il punto incompatibile con il livello di tensione dell’impianto. Il produttore proponeva reclamo ad ARERA, che lo accoglieva, ordinando al gestore di emettere un nuovo preventivo ed erogare l’indennizzo automatico. Il gestore impugnava la deliberazione davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio del TICA e qualifica la nota con cui il gestore ha invitato il produttore a presentare una soluzione personalizzata. Tale invito, unito alla successiva istanza, integra una risoluzione per facta concludentia del rapporto preparatorio sorto dal preventivo e dalla sua accettazione. Il preventivo e l’accettazione perdono efficacia, sicché le successive richieste vanno riqualificate come nuove istanze di connessione ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 1, del TICA. Da ciò deriva il rigetto del motivo sulla decadenza del preventivo e di quello sull’urgenza del reclamo.
Il punto centrale riguarda il secondo motivo. L’Autorità, secondo il TAR, si è trincerata sull’assunto meramente formalistico della carenza di motivazione delle note di diniego, omettendo di valutare le ulteriori ragioni tecniche esplicitate dal gestore nel procedimento. Il gestore aveva rappresentato che il punto di connessione in media tensione avrebbe comportato la costruzione di un tratto di rete MT e di una cabina MT/BT, con problemi di affidabilità della rete. Tali ragioni avrebbero richiesto uno sforzo istruttorio e motivazionale, del tutto mancato.
Il Collegio richiama la natura conciliatoria del reclamo, confermata da Cons. Stato, sez. II, n. 7312 del 2024, e ne trae l’onere per l’Autorità di valutare gli interessi sostanziali, ponderarne la complessità e operare un equo bilanciamento. La deliberazione, adagiandosi sulla tesi della reclamante senza verificare in concreto gli interessi e senza considerare le obiezioni tecniche, si discosta dal canone dell’equo contemperamento e incorre in irragionevolezza. Il secondo motivo è quindi accolto.
Il terzo motivo è invece rigettato. Riqualificata la richiesta come nuova istanza di preventivo, trova applicazione il termine di venti giorni lavorativi e, per il ritardo, l’indennizzo automatico ex art. 14, comma 1, del TICA. Il Collegio esclude che l’indennizzo presupponga un giudizio di spettanza, avendo natura sanzionatoria del tardivo espletamento del servizio, in linea con TAR Lombardia n. 298 del 2023. Il ricorso è accolto nei limiti del secondo motivo, con annullamento parziale della deliberazione.
Nota della Redazione
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