Illegittimo il diniego di riconoscimento del titolo estero di sostegno privo di apostille (TAR Lazio n. 11935 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero per l’insegnamento sulle classi di concorso del sostegno, è illegittimo il diniego fondato sull’incompletezza della documentazione prodotta dal richiedente, poiché la normativa di settore — artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 — onera l’Amministrazione competente di richiedere le necessarie integrazioni istruttorie e di attivarsi autonomamente presso le autorità dello Stato membro di origine. La mancata apostille dei titoli e delle certificazioni non può costituire ragione di rigetto, trattandosi di adempimento non previsto dalla direttiva 2005/36/CE né dal d.lgs. n. 206/2007, che ostacola la libera circolazione nel mercato interno senza superare il vaglio di proporzionalità. Il diniego deve pertanto essere annullato, con obbligo di riesame dell’istanza anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno rilasciato dalla Universidad San Jorge – Gruppo San Valero in Spagna, impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito alla domanda di riconoscimento del titolo per l’insegnamento sulle classi di concorso ADMM, ADML, ADSS e ADSL nella scuola secondaria di primo e secondo grado. L’Amministrazione motivava il rigetto con la mancata produzione della documentazione richiesta e con l’assenza di apostille sui certificati allegati, ritenuti privi di valore legale in Italia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Accolta l’istanza cautelare in primo grado, l’ordinanza veniva riformata dal Consiglio di Stato sul rilievo che la ricorrente non aveva riscontrato la richiesta di integrazione documentale. La causa giungeva quindi alla pubblica udienza per la decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio accoglie il ricorso, disattendendo le conclusioni rassegnate in sede cautelare. In primo luogo, il Collegio ritiene fondato il motivo di violazione delle regole del giusto procedimento e di difetto di istruttoria.
Richiamato l’art. 50 del d.lgs. n. 300/1999, come modificato dalla legge n. 12/2020, la sentenza afferma che incombe sul Ministero dell’Istruzione e del Merito il compito di assicurare la completezza dell’istruttoria e di valutare le eventuali carenze documentali ostative al riconoscimento. In particolare, gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 impongono all’autorità competente di accertare la completezza della documentazione entro trenta giorni dalla domanda, di richiedere le eventuali integrazioni necessarie e di rivolgersi al punto di contatto o all’autorità dello Stato membro di origine ove il richiedente non sia in grado di fornire le informazioni.
La Corte osserva quindi che la presentazione di un’istanza incompleta è «perfettamente fisiologica» nel sistema normativo di settore, sicché l’eventuale inadempimento dell’istante alla richiesta istruttoria non può condurre, di per sé, al rigetto. L’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per acquisire la documentazione necessaria.
Quanto all’assenza di apostille, la sentenza richiama il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione europea, più volte affermato dalla Corte di giustizia, e la giurisprudenza amministrativa che ha escluso che tale adempimento sia richiesto dalla Direttiva 2005/36/CE o dal d.lgs. n. 206/2007. Il sistema di verifica dell’autenticità del titolo si fonda infatti sul dialogo tra Stati membri e non sull’aggravamento della posizione del richiedente.
La richiesta di apostille si risolve pertanto in un ostacolo alla libera circolazione nel mercato interno: essa non è idonea a prevenire i falsi, non è necessaria, potendosi fare riferimento al sistema dell’art. 50 della Direttiva, e non è adeguata, risultando più mite un controllo ex post anche a campione. Alla luce di tali considerazioni il Collegio annulla il provvedimento impugnato e dispone il riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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