Autotutela possessoria amministrativa e rimozione sbarra su strada a uso pubblico (TAR Calabria n. 1339 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico costituisce presunzione di pubblicità dell’uso, superabile solo con la prova contraria della natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento della collettività, mediante azione negatoria di servitù. Il giudice amministrativo accerta incidentalmente, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la sussistenza della servitù di uso pubblico quando tale verifica è presupposto di legittimità del provvedimento impugnato. Il provvedimento con cui il Comune dispone la rimozione di una sbarra che impedisce il transito su strada a uso pubblico non è revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990, ma esercizio dell’autotutela possessoria in via amministrativa, potere generale desumibile dagli artt. 823 e 825 cod. civ., esperibile anche a prescindere dall’accertamento definitivo del diritto reale di servitù o dell’esistenza di una via vicinale. Ne deriva l’inapplicabilità delle garanzie procedimentali richiamate e l’esclusione dell’indennizzo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di abitazioni nel villaggio “Righitano sull’Arvo-Lorica”, impugnavano la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 17.11.2021, con cui il Comune di Casali del Manco aveva disposto la rimozione della sbarra metallica posta all’ingresso della strada di accesso al villaggio. La sbarra era stata autorizzata nel 1991, a spese dei proprietari, sul presupposto della natura privata del tracciato, costituito negli anni settanta mediante conferimento di terreni.
I ricorrenti deducevano la mancata costituzione di alcuna servitù di uso pubblico, la natura cieca della strada e la carenza dei presupposti di pubblico interesse, chiedendo in subordine un indennizzo. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione e di interesse; i controinteressati, destinatari dell’accesso, eccepivano la carenza di legittimazione passiva per intervenuta vendita dei terreni. La tutela cautelare era respinta per assenza di periculum, essendo la sbarra già rimossa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada spetta al giudice ordinario, perché involge un diritto soggettivo (Cass. Sez. Un. n. 17104 del 2024). Tuttavia sussiste la giurisdizione amministrativa quando la verifica sull’esistenza della servitù di uso pubblico è finalizzata a stabilire la legittimità dei provvedimenti comunali, potendo l’accertamento avvenire in via incidentale (Cons. Stato Sez. V n. 4141 del 2017).
Nel merito della qualificazione, il TAR richiama la regola per cui l’iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico integra una presunzione di pubblicità dell’uso, superabile solo con prova contraria. Nella specie il complesso indiziario — la delibera consiliare di municipalizzazione del 1984, le mappe che attestano la strada come unico collegamento tra la statale e la sponda del Lago, la molteplicità dei lotti privati, la realizzazione e manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica con relativi consumi a carico del Comune — è indicativo dell’uso pubblico (Cons. Stato Sez. IV n. 5820 del 2018). È quindi accertata incidentalmente, ex art. 8 c.p.a., la servitù di uso pubblico.
Respinte le eccezioni di legittimazione passiva e di difetto di interesse, il Collegio accoglie quella di tardività quanto alla delibera di municipalizzazione del 1984 e all’autorizzazione del 1991, pubblicate sull’albo pretorio e impugnate oltre il termine decadenziale degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a..
Nel merito, la delibera n. 151/2021 è legittima. Poiché la strada è gravata da uso pubblico, la rimozione della sbarra — collocata peraltro su porzione non dei ricorrenti — non costituisce revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990, ma espressione di autotutela possessoria in via amministrativa, diretta al ripristino dello stato di fatto e al reintegro della collettività nel godimento del bene, a tutela della libera circolazione e della sicurezza. Il potere, desumibile dagli artt. 823 e 825 cod. civ., è esercitabile anche a prescindere dall’accertamento definitivo del diritto (TAR Toscana Sez. IV n. 615 del 2023). Ne segue l’inapplicabilità delle norme procedimentali invocate, l’infondatezza dei profili di eccesso di potere e il rigetto della domanda di indennizzo. Resta fermo il dovere dell’Amministrazione di garantire il transito in sicurezza. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui