Condono edilizio e inedificabilità costiera: prova rigorosa a carico dell’istante (TAR Sicilia n. 1694 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio relativo a costruzioni ricadenti nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, l’onere della prova dei presupposti del rilascio della sanatoria grava sull’istante, cui incombe l’onere di dimostrare con prova rigorosa l’esatta collocazione del manufatto all’epoca dell’abuso. Il principio dispositivo di cui all’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo, stante la maggior vicinanza della fonte di prova al proprietario istante. L’incertezza dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che non consenta di affermare con certezza né con ragionevole verosimiglianza la non ricadenza del manufatto nella fascia, non giova al ricorrente e non integra alcun vizio dell’istruttoria comunale. Nel procedimento sanzionatorio amministrativo edilizio non trova applicazione il principio in dubio pro reo. Il vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia, sancito dall’art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976, opera direttamente ed è immediatamente applicabile anche ai privati sin dalla sua entrata in vigore.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune istanze di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994 per una piccola costruzione per civile abitazione realizzata in assenza di concessione edilizia nell’agosto 1984. Il Comune ha negato il rilascio della concessione in sanatoria per la ricadenza dell’immobile nella fascia di inedificabilità assoluta dei 0-150 metri dalla battigia.

Avverso il primo diniego la ricorrente ha proposto ricorso, accolto dal Tribunale con sentenza che ha annullato il provvedimento per difetto di istruttoria, facendo salve le successive determinazioni dell’Amministrazione. All’inottemperanza è seguito un giudizio di ottemperanza, definito con ordine al Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, previa rinnovata istruttoria. Il Comune ha quindi avviato il procedimento di diniego e, dopo le controdeduzioni della ricorrente, ha nuovamente denegato il permesso a costruire in sanatoria sul rilievo che l’immobile ricade nella fascia dei 0-150 metri dalla battigia gravata da vincolo di inedificabilità assoluta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto necessario accertare con assoluto rigore, mediante consulenza tecnica d’ufficio, se il fabbricato, nei periodi di interesse, si trovasse oltre i 150 metri dalla battigia. Il quesito ha riguardato la ricadenza delle opere entro la fascia di rispetto al momento dell’edificazione, secondo il vincolo previsto dall’art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976, con misurazione informata al criterio della linea di contatto tra mare e terraferma rilevata in orizzontale.

L’ausiliario ha concluso che l’immobile si colloca sempre sul limite lato-terra della fascia di rispetto e sempre all’interno della fascia di incertezza individuata sulla base delle analisi cartografiche e dei livelli marini. Non è stato possibile affermare con assoluta certezza che il manufatto, negli anni 1977, 1983 e 1984, si trovasse all’interno della fascia, ma neppure affermare positivamente, con certezza o ragionevole verosimiglianza, che si trovasse al di fuori.

Tale incertezza non giova alla ricorrente. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’onere della prova dei presupposti di applicabilità del condono grava sull’interessato (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 518 del 2023) e, nella materia, il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo, stante la maggior vicinanza della fonte di prova al proprietario istante (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 69 del 2024). Il periodo di realizzazione delle opere costituisce, al pari della distanza dalla battigia, elemento fattuale nella miglior disponibilità della parte che invoca il presupposto temporale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 72 del 2024). Non essendo onere dell’Amministrazione comprovare le circostanze richieste dalla legge per il condono, risultano recessive le censure indirizzate all’istruttoria comunale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 69 del 2024).

Nessun vizio è ravvisabile nell’attività istruttoria del Comune, che ha vagliato la questione della distanza nell’arco temporale di interesse, valutando l’arretramento della costa e la natura del litorale, anche sulla base delle osservazioni tecniche di parte. La prova offerta dalla ricorrente non risulta supportata dalle conclusioni dell’ausiliario. Grava sul privato che ha commesso l’abuso la prova rigorosa circa l’esatta collocazione del manufatto all’epoca dell’abuso (TAR Sicilia, Catania, n. 3888 del 2023). Nel procedimento sanzionatorio amministrativo edilizio non vige il principio in dubio pro reo (TAR Sicilia, Palermo, n. 2685 del 2015).

Quanto alla disciplina regionale, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui l’art. 23, comma 10, l.r. n. 37/1985 esclude dalla sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976; l’art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991 ha carattere interpretativo e opera ex tunc (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 1017 del 2022); il vincolo di inedificabilità opera direttamente anche nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore della legge regionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., n. 250 del 2022; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 396 del 2021). Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite e spese di consulenza tecnica a carico della ricorrente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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