Uranio impoverito, nesso causale presunto e prova contraria dell’amministrazione (Cons. Stato n. 9342 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, con la conseguenza che grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il militare deve dimostrare lo svolgimento del servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali o operative che hanno aumentato il rischio di malattia e il carattere tumorale della patologia, espressiva di quel rischio. Assolto tale onere, i giudizi medico-legali del Comitato di verifica sono viziati per eccesso di potere quando si fondano sulla sola assenza di studi scientifici che attestino con certezza la correlazione causale.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’esercito, in congedo dal 2013, aveva partecipato a diverse missioni internazionali di pace: in Mozambico, in Kosovo, con base logistica a Durazzo, e in Bosnia, presso una caserma di Sarajevo. Nel 2016 gli veniva diagnosticato un liposarcoma mesenterico plurifocale, patologia ascritta dalla Commissione medico ospedaliera alla quarta categoria.

L’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, presentata nel 2017, veniva respinta dal Ministero della difesa su parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso fattori specifici idonei a determinare la genesi neoplastica. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ordinando al Comitato di riesaminare l’istanza e di escludere il nesso causale solo individuando fattori causali alternativi dotati di autonoma portata eziologica. I Ministeri hanno proposto appello, deducendo l’errore di fatto sulla sede del servizio e l’inversione dell’onere della prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001, che affida al Comitato l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità. Il parere costituisce momento di sintesi dei giudizi degli organi intervenuti e si connota per discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito salvo vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze rilevanti.

La decisione si fonda sulle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 12 e n. 13 del 7 ottobre 2025. Per le patologie tumorali contratte per le particolari condizioni ambientali e operative nelle missioni, il sistema dell’equo indennizzo è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dagli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010, con rimodulazione degli oneri probatori. Il militare prova servizio tipizzato, condizioni di rischio e natura tumorale della patologia; l’amministrazione è onerata della prova contraria della genesi extra-lavorativa.

Applicando tali criteri, il Collegio rileva che il Comitato ha ammesso il carattere raro e a eziologia per lo più ignota del tumore, evocando solo come obiter una generica associazione genetica mai verificata. Il militare ha invece dimostrato di aver prestato servizio in Kosovo e a Sarajevo, in una caserma nota per l’alto numero di tumori tra gli ospiti. L’amministrazione non ha valutato la portata causale o concausale delle missioni, né individuato una causa alternativa, limitandosi a formule di stile.

Quanto alle mansioni amministrative e di interprete, esse non hanno sottratto il militare alla contaminazione per ingestione e inalazione, non avendo l’amministrazione provato la specifica protezione che avrebbe dovuto preservarlo. L’appello è pertanto respinto, con condanna in solido dei Ministeri alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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