L’ottemperanza per la Carta del Docente non richiede nuovo titolo esecutivo dopo il giudicato (TAR Sardegna n. 38 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta Elettronica e condanna il Ministero a emetterla, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo idoneo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è inadempiente e il TAR accoglie il ricorso, assegnando un nuovo termine per l’esecuzione e nominando sin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, che opera come organo ausiliario del giudice. La natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva giustificano la riduzione equitativa dei compensi professionali.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° dicembre 2023 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del tribunale in data 14 maggio 2025.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato alcun seguito alla pronuncia. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna del Ministero a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 1° dicembre 2023 ed era passata in giudicato. Il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 9 dicembre 2025 ed era quindi decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

Il Collegio ha condannato il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica del Docente. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, che opererà come organo ausiliario del giudice entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte.

Il commissario ad acta è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Non è stato liquidato alcun compenso per le funzioni commissariali, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Quanto alle spese di lite, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, il Collegio ha ritenuto equo ridurle a euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, considerata la natura estremamente seriale del contenzioso in materia e la circostanza che il difensore della ricorrente aveva discusso in camera di consiglio venti cause aventi contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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