Il commissario ad acta esegue solo il mandato conferito dal giudice dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1520 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta è vincolato al perimetro del mandato conferito dal giudice dell’ottemperanza. Ove il ricorso in ottemperanza sia stato proposto al solo fine di conseguire la liquidazione delle spese di lite, il mandato dell’ausiliario non può estendersi al ripristino dello stato dei luoghi. Il debito correlato alle spese di lite, anche a volerlo riferire all’atto di gestione impugnato, è imputabile all’amministrazione ordinaria quando il fatto generatore sia successivo alla dichiarazione di dissesto e non ricada nella massa passiva dell’organismo straordinario di liquidazione. La non impeccabile esplicitazione del mandato da parte del giudice giustifica l’annullamento del provvedimento del commissario, senza necessità di sostituzione dell’ausiliario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto reclamo avverso la delibera n. 2/2025 del commissario ad acta, comunicata con nota del 10 marzo 2025 e adottata per l’esecuzione della sentenza del Tribunale n. 1864 del 13 giugno 2023. Il conferimento dell’incarico era seguito alla sentenza di quella Sezione n. 3466 del 24 ottobre 2024, con cui era stato accolto il ricorso in ottemperanza proposto dall’interessata con esclusivo riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
Nel reclamo la ricorrente ha contestato la competenza del commissario ad occuparsi del ripristino dello stato dei luoghi, estraneo al mandato, e l’individuazione dell’organismo straordinario di liquidazione quale soggetto tenuto alla corresponsione delle somme, in violazione dell’art. 252, quarto comma, del decreto legislativo n. 267/2000. Ha inoltre sollecitato la sostituzione dell’ausiliario. Il controinteressato ha chiesto il rigetto del reclamo; il commissario ha rappresentato l’istruttoria in corso e i possibili rischi per l’incolumità pubblica derivanti dal ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il reclamo muovendo dal perimetro del mandato. Poiché il ricorso in ottemperanza era stato proposto al solo fine di conseguire la liquidazione delle spese di lite, il mandato affidato al commissario non può che riferirsi esclusivamente a tale obbligo e non al ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale ha riconosciuto che tale circostanza non era stata puntualmente evidenziata nella sentenza n. 3466 del 24 ottobre 2024, il che spiega l’equivoco in cui è incorso l’ausiliario.
Sul piano dell’imputazione del debito, il giudice ha osservato che il fatto generatore dell’obbligazione, anche a volerlo riferire all’ordinanza sindacale n. 1 del 5 gennaio 2022 impugnata con il ricorso definito con sentenza n. 2066/2023, è successivo rispetto alla dichiarazione di dissesto del 31 gennaio 2018. Non è risultato del tutto chiaro se la citata ordinanza sia anteriore o successiva all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, posto che rientrano nella massa passiva dell’organismo straordinario di liquidazione i debiti imputabili ad atti o fatti di gestione occorsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’approvazione.
Il Collegio ha rilevato un contrasto tra le fonti: dal sito istituzionale della Regione Siciliana non risulta intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre dal deposito del commissario del 16 aprile 2025 sembra che tale approvazione sia stata deliberata nel 2019. Significativo, per il Tribunale, è che lo stesso organismo straordinario di liquidazione abbia dichiarato di non essere competente in relazione al debito.
Il provvedimento è stato pertanto annullato, con assegnazione al commissario di un ulteriore termine di sessanta giorni per riprovvedere con esclusivo riferimento alle spese di lite, imputando il debito all’amministrazione ordinaria del Comune, previa verifica sull’intervenuta approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il Tribunale ha escluso la sostituzione dell’ausiliario, essendo la non corretta esecuzione dipesa anzitutto dalla non impeccabile esplicitazione del mandato e risultando comprensibili le perplessità sull’imputazione del credito alla massa passiva. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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