Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 151 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite trovano attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm.. Presupposto dell’azione è il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal competente ufficio, e la notifica del titolo munito di attestazione di conformità all’originale, seguita dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. A seguito delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza; la nomina esclude, almeno allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 153/2024 del 17.04.2024. Con quella pronuncia era stata condannata la Regione Molise al pagamento, in favore dell’attore, della somma complessiva di euro 1.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese e competenze di lite.

La decisione scaturiva da una causa risarcitoria per i danni cagionati a un autoveicolo di proprietà del ricorrente in occasione di un sinistro stradale, dovuto all’improvvisa presenza sulla sede stradale di un cinghiale selvatico di grandi dimensioni. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva presso la sede regionale in due distinte date e dichiarata definitiva con attestazione di passaggio in giudicato resa il 21 novembre 2024. Perdurando l’inadempimento della debitrice, il ricorrente ha adito il TAR chiedendo l’accertamento dell’obbligo di ottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione sotto il profilo dei presupposti. Il passaggio in giudicato risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 21 novembre 2024; la sentenza di condanna è stata regolarmente notificata alla Regione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.

Il Collegio precisa che, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: ai fini dell’ottemperanza è sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale. Supera così ogni dubbio la ricomprensione del provvedimento azionato nell’ambito del rimedio, posto che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono trovare attuazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. c), e 114 cod. proc. amm..

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione debitrice, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, non ha provveduto al pagamento delle somme indicate nel titolo. Il Tribunale ordina pertanto alla Regione Molise di procedere al pagamento, liquidando in modo onnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite, le ulteriori spese funzionali all’introduzione del giudizio, e fissa il termine ultimativo di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste della parte ricorrente, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione Molise, con facoltà di delega a un funzionario qualificato del medesimo Servizio. Il commissario dovrà attivarsi su apposita istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non ravvisa, almeno allo stato, i presupposti per riconoscere una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della nomina commissariale disposta per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione, su apposita nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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