Cessazione materia del contendere per tardiva ottemperanza e spese a carico dell’amministrazione (TAR Molise n. 152 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta dichiarazione dell’avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, intervenuta dopo l’introduzione dell’incidente di esecuzione, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo divenuta completa l’esecuzione del decisum. Le spese della fase seguono la soccombenza quando l’amministrazione ha completato i propri adempimenti solo a seguito della proposizione dell’incidente di esecuzione. La nomina del commissario ad acta e il termine impartito in precedenza perdono rilievo una volta accertata l’integrale ottemperanza. Resta ferma la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Non essendo seguita l’esecuzione, il ricorrente aveva promosso giudizio di ottemperanza.
Con una precedente pronuncia il TAR aveva ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo, fissando un termine per il pagamento, e aveva nominato commissario ad acta il dirigente competente per l’eventuale perdurante inadempimento. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto entro il termine, il ricorrente ha depositato un incidente di esecuzione, chiedendo ulteriori provvedimenti anche mediante sostituzione del commissario. Successivamente ha riferito che il pagamento era stato eseguito e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’incidente di esecuzione è stato proposto perché, alla data dell’istanza, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al decisum nel termine stabilito dalla precedente sentenza di ottemperanza. La questione giuridica attiene dunque alla sorte del giudizio quando la prestazione dovuta venga eseguita in corso di causa.
La difesa del ricorrente ha poi documentato che in data 24.2.2025 è stata data esecuzione alla sentenza con riferimento alla parte dovuta a titolo di bonus docente, quindi in un momento successivo all’avvio della fase di esecuzione. Su questa base la parte ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ritiene che tale dichiarazione renda doverosa la conclusione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo emerso che vi è stata finalmente completa ottemperanza del titolo azionato. La norma consente di definire il ricorso con declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa risulti satisfattivamente realizzata.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza. L’amministrazione ha completato i propri adempimenti solo dopo l’introduzione del corrente incidente di esecuzione, sicché la necessità del nuovo intervento giurisdizionale le è imputabile. Ne deriva la condanna al pagamento delle ulteriori spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il dispositivo dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e condanna il Ministero al pagamento delle spese della fase, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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