Commissario ad acta ottemperanza ordine demolizione richiede rimozione integrale e contraddittorio (Cons. Stato n. 9887 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di reclamo avverso la relazione conclusiva del commissario ad acta, l’ottemperanza all’ordine di demolizione è integrale solo quando siano rimosse tutte le opere che realizzano l’abuso accertato e sia ripristinato lo stato dei luoghi secondo il contenuto del giudicato. Il mantenimento di elementi che consentono l’immediato rispristino dell’ampliamento illegittimo vanifica l’attività del commissario e integra mancata ottemperanza. Le operazioni di esecuzione devono svolgersi in contraddittorio con tutte le parti del giudizio. Non è ravvisabile alcuna illegittimità nel mero utilizzo, da parte del commissario, del personale dell’amministrazione sostituita, poiché l’attività resta imputabile al solo organo straordinario.

Il Fatto

La ricorrente propone reclamo avverso la relazione conclusiva con cui il funzionario delegato dal prefetto, in qualità di commissario ad acta, ha attestato la completa ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva disposto la demolizione dell’amplimento abusivo di una sala da pranzo. La sentenza da eseguire aveva nominato commissario il prefetto, con facoltà di delega, per l’adozione degli atti e il compimento delle operazioni necessarie a dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione del 1999.

La reclamante contesta che il commissario abbia operato in collaborazione con i funzionari del Comune inerte, che abbia pretermesso il contraddittorio con la parte ricorrente e che abbia attestato l’ottemperanza senza rilevare la permanenza di elementi dell’abuso. Il controinteressato eccepisce l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e l’infondatezza nel merito. Respinta l’istanza cautelare, la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. L’intervento di chiusura realizzato successivamente al deposito della relazione ha rispristinato l’ampliamento illegittimo: sussiste quindi l’interesse a ricorrere per ottenere, con la rimozione dell’opera, la piena ottemperanza della sentenza.

Nel merito il reclamo è fondato. La precedente pronuncia della sezione aveva accertato, a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e aveva precisato che l’eliminazione dell’ampliamento implicava la rimozione degli elementi di chiusura esterni in vetro insieme ai binari di scorrimento.

Dalla relazione commissariale e dalla documentazione allegata non risulta la completa rimozione dell’abuso. Sono state eliminate le guide frontali, ma non quelle laterali. Non è stato ripristinato l’originario infisso a delimitazione della sala da pranzo, rimosso proprio per unificare lo spazio con quello della pensilina. Il mantenimento delle guide laterali ha consentito l’immediato rispristino dell’ampliamento, vanificando l’attività del commissario. Le operazioni si sono inoltre svolte senza il necessario contraddittorio con le parti in ordine alle modalità di esecuzione.

Nessuna illegittimità è invece ravvisabile nel mero utilizzo del personale comunale: l’attività posta in essere resta imputabile al solo commissario, che del personale dell’amministrazione sostituita si è semplicemente avvalso.

Dalla mancata ottemperanza discende l’accoglimento del reclamo e l’obbligo del commissario di eliminare l’ampliamento mediante ripristino dello stato dei luoghi: totale rimozione delle guide e delle vetrate di chiusura, completo ripristino dell’infisso originario, esecuzione di tutte le operazioni in contraddittorio con entrambe le parti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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