Demolizione su suolo demaniale: atto vincolato e irrilevanza dell’affidamento (TAR Calabria n. 128 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione adottata ai sensi degli artt. 31 e 35 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in totale difformità dal titolo su suolo demaniale costituisce atto dovuto e vincolato, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non residuando alcuno spazio per momenti partecipativi del destinatario. La peculiare gravità della condotta sanzionata, consistente nella edificazione abusiva su suoli pubblici, giustifica la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso, senza valutazioni discrezionali dell’ente locale. Il decorso del tempo non genera affidamento legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti amministrativi che consolidino aspettative e rapporti giuridici certi. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio non determina nullità, essendo l’interesse pubblico adeguatamente tutelato dal Comune per espressa previsione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Nel processo amministrativo la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che ha emanato l’atto, non al funzionario responsabile del procedimento.

Il Fatto

Il Comune di Nicotera ha emanato l’ordinanza n. 56/2023 con cui ha ingiunto la demolizione di un fabbricato realizzato in via Barriera, sul rilievo che l’immobile insiste in parte su area demaniale, su terreni riconducibili agli eredi di altro proprietario e su zona sottoposta a vincolo idrogeologico secondo le norme tecniche di attuazione comunali e il Piano PAI.

La società proprietaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo l’illegittimità dell’ordinanza sotto quattro profili. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Gli eredi del comproprietario hanno spiegato intervento ad opponendum, eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio e sostenendo la legittimità del provvedimento. In via cautelare l’efficacia dell’ordinanza è stata sospesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Demanio. L’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce ai Comuni il potere sanzionatorio anche per le costruzioni su suolo pubblico, sicché l’interesse pubblico è già tutelato per espressa previsione legislativa dall’ente locale.

È dichiarato poi il difetto di legittimazione passiva del responsabile dell’area tecnica, indicato come parte resistente e non costituito. Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui la legittimazione passiva va riferita all’amministrazione che ha effettivamente emanato l’atto, poiché le attività del funzionario sono imputate all’ente in forza del rapporto di immedesimazione organica. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 2857 del 2015.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’ordinanza è congruamente motivata quanto all’identificazione del fabbricato, dei vizi e delle norme violate: gli artt. 10, 11, 23, 27, 31 e 35 d.P.R. n. 380/2001 e il regolamento delle acque pubbliche. Tali violazioni sono astrattamente idonee a fondare la demolizione anche quando accertate a seguito di istanza di sanatoria. Quanto all’affidamento, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 659 del 2024: l’affidamento legittimo presuppone atti che generino aspettative stabili, evenienza esclusa per le opere prive di titolo.

Il secondo e il terzo motivo sono parimenti infondati. L’ordinanza individua con sufficiente precisione le porzioni insistenti sulle diverse proprietà e sull’area demaniale. La censura di genericità è smentita dalla stessa ricorrente, che riconosce lo sconfinamento e ha presentato istanza di acquisto ex art. 5-bis, comma 6, d.l. n. 143/2003, respinta dall’Agenzia del Demanio. Quanto alla pretesa usucapione, la questione è già stata decisa con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, che ha dichiarato inefficace la precedente pronuncia di accoglimento. La tesi dell’errore catastale, introdotta con memoria, costituisce thema decidendum nuovo e resta comunque sfornita di prova, risolvendosi la perizia di parte in mero allegato difensivo.

Il quarto motivo è infondato. L’assenza degli elaborati dei progetti delle concessioni del 1991 impedisce di verificare l’originaria conformità; lo stralcio del PAI prodotto dalla stessa ricorrente evidenzia la parziale sovrapposizione dell’immobile con l’area vincolata. Il ricorso è respinto con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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