Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2445 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ex art. 112 c.p.a., il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo rappresentato dal titolo esecutivo passato in giudicato e dalla relativa notificazione; incombe invece sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né contesti la documentazione avversaria non assolve a tale onere. Il commissario ad acta, nominato nella persona di un dirigente dello stesso ministero debitore, non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Sono dovute le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione; non sono dovute le spese di precetto.
Il Fatto
Con sentenza n. 1519 del 2024 il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 1.000,00, oltre accessori e spese.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione nel marzo 2024 ed è passato in giudicato. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività. L’amministrazione si è costituita con atto formale, senza contestare nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di art. 14 d.l. n. 669/1996. Superata questa soglia, la questione si concentra sulla prova dell’inadempimento e sulla distribuzione degli oneri probatori.
Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti ricadeva sull’amministrazione.
Il Ministero non ha però dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento e non ha contestato la documentazione prodotta dalla ricorrente. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Collegio precisa l’ampiezza dell’obbligo: esso comprende spese e diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio del Ministero, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso. Il Tribunale applica in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando un orientamento consolidato della giustizia amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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