Progressione verticale e possesso dei requisiti fino all’approvazione della graduatoria (TAR Sicilia n. 3111 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale interna alla pubblica amministrazione il requisito di partecipazione consistente nell’inquadramento nel profilo professionale immediatamente inferiore deve essere posseduto non solo alla data di presentazione della domanda, ma fino al momento di approvazione della graduatoria definitiva. L’annullamento giurisdizionale della precedente selezione, cui consegue l’estromissione retroattiva del candidato dal profilo inferiore, fa venir meno il requisito e impone l’esclusione dalla procedura successiva. È illegittima, per violazione del bando e del principio tempus regit actum, la graduatoria che collochi al primo posto il candidato privo del requisito. La sopravvenuta efficacia di un diverso provvedimento di scorrimento non sana l’illegittimità, ove questo non abbia ancora esplicato effetti alla data di approvazione della graduatoria impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Città Metropolitana di Catania, impugna la determinazione dirigenziale con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura di progressione verticale per l’anno 2022, per la copertura di cinque posti di Istruttore Direttivo Tecnico, nella parte in cui colloca al primo posto il controinteressato. Quest’ultimo, in esito a una precedente pronuncia del TAR Catania, era stato estromesso con efficacia retroattiva dai vincitori della progressione per l’anno 2021, con perdita dell’inquadramento nell’area C.

Il ricorrente deduce violazione del bando e eccesso di potere, non avendo il controinteressato il requisito di partecipazione. L’amministrazione resistente sostiene la persistente efficacia della graduatoria originaria al momento della domanda; il controinteressato eccepisce il difetto di giurisdizione e l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La stipula del contratto di lavoro non segna lo spartiacque tra giudice ordinario e giudice amministrativo: l’art. 63, quarto comma, d.lgs. n. 165/2001 devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali, e gli atti di una selezione per merito comparativo conservano natura pubblicistica. La controversia non attiene allo svolgimento del rapporto, ma alla fase procedimentale che precede la stipula.

Superata anche l’eccezione di irricevibilità, il Collegio esclude che la determinazione impugnata abbia natura di atto meramente confermativo. La ricostruzione dei passaggi provvedimentali evidenzia un novum sostanziale: la determinazione con cui si è proceduto allo scorrimento della graduatoria dell’area C, fondata su opzioni e rinunce di altri candidati, ha inciso sulle precedenti determinazioni, che non costituivano più il presupposto logico della graduatoria contestata. Il ricorso è pertanto tempestivo.

Nel merito la censura è fondata. L’art. 1 dell’allegato A alla determinazione dirigenziale n. 4179 del 30.12.2022 richiedeva, quale requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale inferiore. Per effetto dell’efficacia retroattiva della sentenza del TAR Catania n. 1845 del 17.05.2024, il controinteressato aveva perso tale requisito; la sospensiva era stata respinta dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 386 del 25.11.2024, prima dell’adozione della graduatoria impugnata. La graduatoria originaria annullata non poteva considerarsi ancora efficace.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i requisiti di ammissione devono essere posseduti fino all’approvazione della graduatoria finale (Cons. Stato, Sez. III, n. 1815 del 2023), in applicazione del principio tempus regit actum (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2771 del 2025). Non sana l’illegittimità il richiamo allo scorrimento disposto con atto coevo, che per espressa previsione non era immediatamente efficace, facendo decorrere l’inquadramento dalla stipula del contratto.

Il ricorso è accolto e la determinazione n. 655 del 28.02.2025 è annullata. Il Collegio non accoglie la domanda di accertamento e condanna in forma specifica: ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, spettando all’amministrazione adottare una nuova graduatoria nel rispetto dell’effetto conformativo. Le spese sono compensate tra le parti private e poste a carico dell’amministrazione nei confronti del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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