Commissione di gara, competenze poliedriche e soccorso istruttorio per errore materiale (Cons. Stato n. 5392 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’esperienza «nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» richiesto dall’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 non va inteso in senso atomistico, ma in modo sistematico e contestualizzato, avuto riguardo alla poliedricità delle competenze necessarie per valutare la complessiva prestazione da affidare. Il soccorso istruttorio è legittimamente attivato quando la dichiarazione resa dall’operatore economico, per le specifiche circostanze del caso concreto, lasci ritenere probabile un errore materiale, dovendosi preferire l’ammissione alla gara in applicazione del principio del favor partecipationis. La motivazione per relationem a un atto di parte non invalida la sentenza, essendo il giudizio integralmente ricostruibile dagli atti depositati. La valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. L’appello che si limiti a riproporre gli argomenti di primo grado, senza specifiche censure contro i capi della sentenza, è inammissibile ex art. 101, primo comma, cod. proc. amm.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura indetta da un Ateneo per il servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule. Una società concorrente, esclusa per non aver raggiunto il punteggio minimo sull’offerta tecnica, impugnava dinanzi al TAR Calabria l’esclusione e la successiva aggiudicazione a un’altra impresa. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo infondati i motivi sulla valutazione dell’offerta, sulla composizione della commissione e sull’attivazione del soccorso istruttorio in favore dell’aggiudicataria.
La società esclusa proponeva appello, dolendosi della composizione della commissione, della mancata esclusione della controinteressata per una dichiarazione resa nel DGUE e del punteggio attribuito alla propria offerta, lamentando il mancato esame delle censure da parte del primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma anzitutto la lettura non formalistica dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023. L’esperienza richiesta ai commissari va colta in un’ottica sistematica, considerando anche le professionalità necessarie a valutare le esigenze dell’amministrazione e gli aspetti gestionali della prestazione. In una gara che unisce la gestione tecnica degli apparati informatici alla gestione amministrativa della didattica, una commissione composta da un esperto informatico e da docenti con competenze gestionali e nella materia degli appalti soddisfa il requisito. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4373 del 16 maggio 2024.
Quanto al soccorso istruttorio, la Corte valorizza il principio del favor partecipationis. L’operatore aveva risposto “NO” al quesito sulle precedenti false dichiarazioni, in apparente contraddizione con il tenore del modulo. Le circostanze concrete — la formulazione lunga e complessa del quesito, l’istruzione di fornire dettagli solo in caso affermativo e la spontanea rettifica — rendevano probabile l’errore materiale. Poiché l’art. 101, quarto comma, d.lgs. n. 36/2023 consente la rettifica dell’errore materiale, a maggior ragione ne ammette la verifica tramite chiarimenti.
Sul punteggio dell’offerta, l’appello è dichiarato inammissibile: l’appellante ha riproposto le doglianze di primo grado senza specifiche censure alla sentenza, violando l’art. 101 cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7756 del 24 settembre 2024). Nel merito, la Corte ribadisce che il punteggio numerico assolve l’onere motivazionale quando la griglia di criteri è chiara e analitica (Cons. Stato, Sez. V, n. 4410 del 17 maggio 2024) e che la discrezionalità tecnica è insindacabile salvo palese inattendibilità (Cons. Stato, Sez. V, n. 10195 del 18 dicembre 2024).
Da ultimo, il riferimento del TAR alle memorie dell’Ateneo non vizia la decisione, essendo la motivazione integralmente ricostruibile dagli atti di gara. L’appello è respinto con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.