Obbligo di provvedere e silenzio sull’accordo di credito volumetrico (TAR Sicilia n. 3117 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti disciplinati dall’art. 11 della legge n. 241/1990 non sono contratti: la norma richiama i principi civilistici in materia di obbligazioni solo in quanto compatibili, e la compatibilità non ricorre quando l’amministrazione omette il provvedimento necessario a dare esecuzione all’accordo. In tal caso l’inerzia integra silenzio-inadempimento e va accertata ai sensi dell’art. 31 c.p.a., poiché l’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990 impone di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo. La pendenza del nuovo strumento urbanistico non giustifica l’inerzia: il rinvio sine die è ammissibile solo in presenza di motivate e specifiche esigenze di interesse pubblico attuale, allegate e comprovate. La messa in mora vale come riproposizione dell’istanza e fa decorrere nuovamente il termine annuale per l’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona C5 del previgente P.R.G., rendeva nel 2014 un atto unilaterale di rinuncia alla capacità edificatoria, nell’ambito del meccanismo di perequazione urbanistica introdotto dal Comune: l’area veniva declassata a zona agricola e in cambio veniva iscritto nel registro dei volumi un credito volumetrico, dapprima quantificato e poi corretto in misura maggiore.
Nonostante solleciti e un atto stragiudiziale, l’amministrazione non adottava gli strumenti attuativi; a fronte della diffida del 1° agosto 2024, riscontrava che l’utilizzo dei volumi sarebbe stato possibile solo con l’approvazione del futuro Piano Urbanistico Generale. Il ricorrente proponeva allora ricorso per silenzio-inadempimento e per il risarcimento del danno, invocando l’art. 11 della legge n. 241/1990 e gli artt. 1218 e 1337 c.c. Il Comune eccepiva l’inammissibilità, sostenendo che l’atto del 2014 generasse solo un’aspettativa qualificata e che mancasse un termine legale per l’adozione del P.U.G.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica autonomamente l’azione. L’art. 11 della legge n. 241/1990 non configura gli accordi sostitutivi come contratti, limitandosi a richiamare la disciplina civilistica nei limiti della compatibilità. Tale compatibilità non sussiste quando l’amministrazione, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non adotta il provvedimento necessario a portare a esecuzione l’accordo. Il ricorso rientra quindi correttamente nel ruolo delle cause avverse il silenzio-inadempimento.
Nel giudizio sull’art. 31 c.p.a. l’oggetto del contendere non è la fondatezza dell’istanza, ma l’esistenza dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che sia il contenuto. La posizione del Comune è qualificata come soprassessoria: un rinvio sine die in attesa di un evento futuro e incerto, ammissibile solo con motivate e specifiche esigenze di interesse pubblico attuale, nella specie né allegate né comprovate. L’obbligo di provvedere sussiste a prescindere dallo stato di avanzamento del procedimento pianificatorio generale.
Il Collegio esclude che l’inerzia possa giustificarsi con la pendenza del nuovo strumento urbanistico, in redazione da oltre un decennio, e ribadisce che l’ente avrebbe dovuto adottare un atto espresso, anche negativo, in adempimento del dovere dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Quanto alla tempestività, la messa in mora del 1° agosto 2024 assume valore di riproposizione dell’istanza, facendo decorrere nuovamente il termine: il ricorso, notificato il 17 luglio 2025, rispetta il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Il Collegio accerta dunque la violazione dell’obbligo di provvedere e ordina la conclusione del procedimento entro sessanta giorni, nominando commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Taormina. La domanda risarcitoria, estranea al rito camerale, è rinviata alla pubblica udienza del 7 maggio 2026 previa conversione del rito, con spese riservate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale