Composizione della commissione di gara e onere di allegazione del travisamento valutativo (TAR Sardegna n. 247 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le censure relative alla composizione e alle modalità di designazione della commissione giudicatrice sono inammissibili ove non siano corredate dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa. In caso contrario, la doglianza si risolve in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa, svincolata dalle concrete conseguenze che il vizio procedimentale ha prodotto sull’esito della gara. Il concorrente che non abbia interesse a una riedizione della valutazione non può limitarsi a contestare la nomina dei commissari, dovendo prospettare argomentazioni idonee a rendere plausibile un esito diverso e a lui favorevole. La qualificazione formale del commissario come dipendente di altra amministrazione non esclude la coerenza della nomina con l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, rilevando il rapporto di servizio sostanziale con la stazione appaltante.
Il Fatto
La cooperativa ricorrente, quinta classificata nella gara indetta dalla Provincia di Nuoro per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica agli studenti con disabilità per il triennio 2024-2027, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Il ricorso investiva la legittimità della composizione della commissione giudicatrice, deducendo la nomina di un componente formalmente dipendente del Ministero dell’Interno, l’assenza di una preventiva verifica sull’utilizzabilità di personale interno in possesso di adeguate competenze e la mancata pubblicazione dell’avviso per il reclutamento dei commissari esterni.
La ricorrente contestava inoltre il cumulo, in capo al presidente della commissione, degli incarichi di segretario generale, direttore generale e responsabile della prevenzione della corruzione, sostenendo che tale sovrapposizione avesse compresso il tempo dedicato ai lavori valutativi. La stazione appaltante e l’aggiudicataria eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di censure rivolte all’attività valutativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, recependo il principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, a pena di inammissibilità, le doglianze sulla composizione o sulla designazione della commissione devono essere accompagnate dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa. Il diverso orientamento potrebbe trovare spazio soltanto ove si discuta della qualificazione dei componenti e della loro capacità di valutare le offerte tecniche, ipotesi estranea al caso concreto.
Nessuno dei motivi di impugnazione verte sulle conseguenze concrete che l’errata composizione avrebbe determinato sull’esito della gara. La ricorrente, collocata al quinto posto, non ha fornito alcuna prova di come una nuova commissione potrebbe colmare il divario di oltre sette punti rispetto all’aggiudicataria, né ha prospettato errori, travisamenti o carenze logiche idonei a rendere plausibile un diverso esito valutativo. Le censure sul poco tempo dedicato ai lavori sono dichiarate inammissibili per genericità.
Per completezza, il Collegio aggiunge che le censure non presenterebbero comunque fondatezza. La tesi dell’estraneità del commissario all’amministrazione che lo ha nominato oblitera il dato sostanziale del rapporto di servizio instaurato dal segretario provinciale con l’ente locale, in coerenza con l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023. L’attribuzione della qualifica dirigenziale su specifici settori consente lo svolgimento di tutti i compiti tipicamente dirigenziali, compresa la presidenza di una commissione di gara, e rende irrilevante la tesi sull’esercizio di funzioni di amministrazione attiva.
Quanto alla mancata verifica sulla disponibilità di personale interno, il provvedimento di nomina dà atto dell’individuazione di due dipendenti dell’ente, entrambi nominati, e di un solo commissario esterno. L’art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 non impone di esplicitare nel dettaglio i criteri di scelta, essendo sufficiente il riferimento alle competenze ed esperienze possedute. La contestazione sull’organizzazione interna si risolve infine in un controllo sul merito delle scelte organizzative, anch’esso inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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