Strutture amovibili per esigenze temporanee: illegittima la demolizione anticipata (Cons. Stato n. 329 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere rimosse entro centottanta giorni, rientrano nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001 e non necessitano di titolo abilitativo. L’ordine di demolizione adottato dal Comune prima della scadenza del termine dichiarato dal privato per la rimozione è illegittimo, perché esercitato al di fuori delle fattispecie che consentono il potere autoritativo e in anticipazione di un inadempimento solo futuribile. La valutazione di legittimità dell’atto va compiuta con riferimento alle leggi vigenti al momento della sua adozione. La natura non vincolata dell’area di sedime impone all’amministrazione di considerare il nullaosta paesaggistico già rilasciato e la accessorietà delle opere provvisorie alla struttura principale autorizzata.
Il Fatto
La società appellante comunica al Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001, l’installazione presso il circolo sportivo di strutture amovibili destinate a spogliatoi e punto ristoro, a servizio di un progetto federale che prevede l’uso gratuito degli impianti da parte delle scuole del distretto. Le strutture sarebbero rimaste installate per la durata del progetto e comunque non oltre centottanta giorni.
A seguito di sopralluogo, il Comune contesta la presenza di un manufatto di circa 270 mq, con struttura portante in ferro appoggiata al suolo e tamponature prefabbricate, e ingiunge la demolizione con ripristino dei luoghi, per assenza di permesso di costruire, di denuncia dei lavori in zona sismica e di autorizzazione paesaggistica. Il TAR Lazio respinge il ricorso. La società propone appello, deducendo la riconducibilità dell’opera all’edilizia libera e l’illegittimità della sanzione demolitoria.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene evidente il carattere precario dell’opera, così come descritta dagli stessi tecnici comunali: manufatto di un solo piano, realizzato mediante mero assemblaggio di materiali prefabbricati, solo appoggiato e non infisso al terreno, dotato delle sole connessioni alle reti necessarie alle attività provvisorie dichiarate. Vengono quindi in rilievo le previsioni dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001 e dell’Allegato B del d.P.R. n. 31/2017, che escludono la necessità di titolo abilitativo per le opere da rimuovere entro centottanta giorni.
Non persuadono le considerazioni del Comune sulle dimensioni del manufatto e sulla pretesa predominanza dell’attività di ristorazione. Le opere non debordano dall’utilizzo dichiarato di punto ristoro, bagni e spogliatoi, attività strumentali all’esercizio sportivo autorizzato e oggetto del progetto educativo, e presentano minore impatto visivo rispetto alle strutture principali già assentite previo parere favorevole degli uffici di tutela del vincolo.
Il profilo decisivo è temporale. Il Comune ha adottato l’ordine demolitorio a circa quarantacinque giorni di distanza dal termine finale dichiarato dalla società per la rimozione. Ne discende l’illegittimità dell’ordine, in quanto emesso al di fuori delle fattispecie che consentono l’esercizio del potere autoritativo. La Corte ribadisce che l’esercizio dei poteri pubblici va ancorato a comportamenti reali e a parametri oggettivi e verificabili, evitando un processo alle intenzioni circa una mancata rimozione ancora solo futuribile. La legittimità dell’atto si valuta secondo le leggi vigenti al momento della sua adozione.
Sono altresì fondate le censure sulla natura non vincolata dell’area di sedime: il Comune non ha dato conto di aver valutato la potenziale lesione del vincolo paesaggistico alla luce del nullaosta paesaggistico già intervenuto, né l’accessorietà delle opere provvisorie alla struttura principale, né l’applicabilità delle previsioni del Piano paesaggistico del Lazio, richiamando la Corte i precedenti C.d.S. n. 4800/2024 e Corte Costituzionale n. 192/2022. La conseguente natura non vincolata della demolizione comporta la violazione delle garanzie procedimentali e dei principi di buona fede e affidamento.
La successiva richiesta di permesso di costruire in deroga, poi respinta, e la mancata rimozione entro il termine non incidono sulla legittimità dell’atto impugnato, adottato in anticipo rispetto alla scadenza. L’appello è accolto, la sentenza riformata e gli atti annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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