Sgombero di casa cantoniera demaniale e legittimazione della Regione concedente (TAR Puglia n. 366 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Regione subentrata allo Stato, in forza degli accordi di programma previsti dall’art. 8, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 422/1997, nella veste di ente concedente delle ferrovie in concessione, è legittimata a ordinare lo sgombero dei beni immobili facenti parte del demanio ferroviario regionale ope legis. La circostanza che l’immobile risulti catastalmente ancora intestato alla società concessionaria non esclude la legittimazione regionale, né la natura demaniale del bene. La natura demaniale del bene impedisce la costituzione di diritti reali in favore di terzi ai sensi dell’art. 823 cod. civ., e la mera tolleranza del proprietario non integra fatto idoneo all’acquisto del possesso. La Regione può quindi esercitare la potestà di recupero del possesso in via amministrativa. Il rigetto dell’azione possessoria proposta dal concessionario non incide sul regime giuridico del bene, essendo l’azione esperibile anche dal detentore.

Il Fatto

Il ricorrente occupava dal 2007 una casa cantoniera e l’area esterna di pertinenza, poste lungo la linea ferroviaria Bari-Taranto, affermando di averne conseguito il possesso mediante la consegna delle chiavi da parte di un dipendente della società concessionaria e di aver stipulato una convenzione con l’ente.

Con ordinanza del 9 luglio 2021 la Regione Puglia, muovendo dal presupposto dell’occupazione abusiva, gli ingiungeva di lasciare libero e sgombero l’immobile demaniale, dopo l’ottemperanza al ripristino dei luoghi ordinato dal Comune e comunque entro sessanta giorni dalla notifica. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo il difetto di legittimazione attiva della Regione, sul rilievo che l’immobile sarebbe ancora di proprietà della società ferroviaria e che la precedente azione possessoria, proposta da quest’ultima, era stata respinta dal Tribunale di Bari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e affronta in via preliminare la questione della legittimazione dell’ente regionale. Richiamato l’art. 8, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 422/1997, il Tribunale osserva che le funzioni e i compiti di amministrazione delle ferrovie in concessione sono stati delegati alle Regioni, che sono subentrate allo Stato quali concedenti sulla base degli accordi di programma previsti dall’art. 12 del medesimo decreto. Tali accordi definiscono il trasferimento gratuito dei beni immobili, degli impianti e delle infrastrutture, con il correlativo vincolo di reversibilità.

Nel caso concreto, all’accordo di programma del 23 marzo 2000 tra Ministero dei Trasporti e Regione Puglia ha fatto seguito il D.P.C.M. del 16 novembre 2000, che, previa ricognizione della scheda identificativa di ciascun bene, ha disciplinato le modalità di consegna degli immobili mediante appositi verbali, costituenti titolo per la trascrizione del cambiamento di titolarità. La particella occupata è inclusa nel predetto decreto.

Il Tribunale precisa che l’eventuale incompletezza delle attività di trasferimento della linea non priva la Regione di una sicura legittimazione, quale ente subentrato allo Stato nella veste di concedente e, in ogni caso, di proprietario del bene demaniale in base all’elenco allegato all’accordo. Il trasferimento, del resto, si è perfezionato con il passaggio dalla proprietà statale a quella regionale, in uno con l’intera linea ferroviaria, giusta il verbale di trasferimento del 23.03.2000 richiamato in motivazione.

Quanto alla pretesa mancanza di titolo di occupazione, il Collegio rileva che la natura demaniale del bene impedisce la costituzione di diritti reali in favore di terzi ai sensi dell’art. 823 cod. civ.; che la tolleranza del proprietario non integra fatto idoneo all’acquisto del possesso; che la Regione ha legittimamente esercitato la potestà di recupero in via amministrativa; che gli accordi stipulati con dipendenti della concessionaria sono inidonei, non essendo provata la loro potestà di rappresentare l’ente all’esterno né l’esistenza di una convenzione. Il rigetto dell’azione possessoria proposta dalla concessionaria, infine, non incide sul regime del bene, essendo l’azione esperibile anche dal detentore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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