Nomina e revoca commissione ZRC sono atti privatistici, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Toscana n. 540 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’Ambito Territoriale di Caccia nomina, revoca o sostituisce i componenti della Commissione di verifica e controllo delle Zone di ripopolamento e cattura, prevista dall’art. 16, comma 4, della LRT n. 3/1994, non costituiscono esercizio di potestà autoritativa. Essi hanno natura di atti organizzativi paritetici di diritto privato, adottati uti socius nell’ambito di un modello associativo privatistico. La compartecipazione di soggetti privati a scopi pubblici non è elemento sufficiente a mutare la natura dell’ente, rilevando la natura sostanziale dell’attività concretamente posta in essere. Le controversie relative a tali atti, in cui i destinatari vantano posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Due ricorrenti, componenti della Commissione di verifica e controllo della ZRC denominata “Collebrunacchi” in rappresentanza dei cacciatori, impugnavano la delibera con cui l’ATC 15 ne aveva disposto la sostituzione con soggetti designati dalla Federcaccia, unitamente agli atti presupposti e consequenziali.
Altri tre ricorrenti, parimenti componenti della medesima Commissione, impugnavano la successiva delibera di sostituzione e la nomina dei nuovi membri designati dal Comitato di gestione, contestando anche il verbale in cui era stata constatata la mancanza del numero legale. Entrambi i ricorsi deducevano violazione della disciplina regionale e eccesso di potere. L’ATC e la Federcaccia eccepivano il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva. La questione giuridica centrale attiene alla natura dell’organismo e degli atti di nomina dei suoi componenti, poiché da essa dipende l’individuazione del plesso giurisdizionale competente.
Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’art. 16, comma 4, della LRT n. 3/1994. La Commissione non è organo interno necessario dell’ATC, essendo tali solo Assemblea, Consiglio direttivo, Organo di controllo e Revisore dei conti. Si tratta di un organismo a costituzione non vincolata, di supporto alla gestione delle ZRC. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro di diritto privato, cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica.
Richiamando Cass. Sez. Un. n. 33845 del 2021, il Collegio osserva che la compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione di scopi pubblici non trasforma la natura dell’ente. Il rapporto è di servizio funzionale, non organico. La soggezione a norme pubblicistiche va accertata in base alle attribuzioni conferite e al carattere sostanziale dell’attività, secondo una nozione dinamica di ente pubblico. Viene citata anche la propria precedente pronuncia TAR Toscana n. 1022 del 2022, secondo cui i compiti pubblicistici degli ATC si esauriscono con l’organizzazione del prelievo venatorio e la gestione faunistica.
Nel caso concreto non vengono in rilievo atti espressivi di poteri autoritativi, ma atti di diritto privato afferenti alla micro organizzazione interna di organismi di supporto. Sul piano soggettivo la partecipazione dei ricorrenti avviene uti socius: essi sono designati dal Comitato di gestione o dalle associazioni dei proprietari e nominati mediante atti paritetici. Il Collegio trae conforto dal parallelo con la nomina e revoca degli amministratori delle società pubbliche, attratta alla giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. Un. n. 24591 del 2016).
La scelta della normativa nazionale e regionale di ricorrere a modelli organizzativi civilistici comporta che, salvo deroghe espresse desumibili dalla natura pubblicistica dell’attività, la restante attività degli ATC segua il paradigma privatistico. All’esercizio delle facoltà di nomina dei componenti della Commissione non è riconoscibile natura imperativa. I ricorsi sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione consentita dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.