Osservazioni procedimentali ignorate e revoca retroattiva del patrocinio a spese dello Stato (TAR Toscana n. 543 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il rinnovo del permesso di soggiorno affermando che non sono pervenute osservazioni è illegittimo quando l’interessato abbia invece depositato osservazioni procedimentali contenenti circostanze rilevanti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. La sopravvenuta variazione delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verificatasi nell’anno di instaurazione del processo, incide retroattivamente sul beneficio, in applicazione della regola generale dell’art. 136, comma 3, ultima parte, d.P.R. n. 115/2002, con conseguente revoca disposta dal giudice procedente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza di rinnovo mediante kit postale. Prima della scadenza del titolo si recava in Bangladesh dalla coniuge e vi rimaneva bloccato per effetto delle ordinanze del Ministero della Salute che, nel corso del 2021, avevano disposto il divieto di ingresso per i cittadini provenienti da quel Paese in ragione dell’emergenza Covid-19. La coniuge versava inoltre in gravi condizioni di salute. Il ricorrente rientrava in Italia nell’ottobre 2022.
Il Questore di Firenze rigettava l’istanza di rinnovo, rilevando l’interruzione del soggiorno superiore alla metà del periodo di validità del titolo e l’assenza di gravi e comprovati motivi, e dando atto che non erano pervenute osservazioni. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo la sussistenza dei motivi giustificativi e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, avendo egli inviato osservazioni procedimentali l’11 aprile 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul secondo motivo, di natura procedimentale, ritenendolo assorbente. Il provvedimento impugnato afferma espressamente che “non sono pervenute osservazioni da parte del richiedente”, ma tale affermazione è smentita dalla documentazione in atti: le osservazioni erano state inviate l’11 aprile 2023.
Il TAR qualifica la condotta dell’amministrazione come violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Le osservazioni non erano mere reiterazioni difensive, ma contenevano circostanze di fatto — le ordinanze ministeriali sul divieto di ingresso, le condizioni di salute della coniuge, le difficoltà di rientro — che avrebbero richiesto una specifica valutazione da parte della P.A.
La decisione non si sofferma sul merito della sussistenza dei gravi e comprovati motivi ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999: l’illegittimità procedimentale è sufficiente a travolgere l’atto. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio esamina poi la posizione del ricorrente rispetto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ammesso con decreto della Commissione. In data 19 aprile 2024 il ricorrente dichiarava di aver superato, nel 2023, il limite di reddito, ritenendo il superamento operativo dal 1° gennaio 2024; il difensore chiedeva la liquidazione dell’onorario per l’attività svolta anteriormente a tale data.
Il TAR richiama l’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002, che impone di comunicare le variazioni reddituali rilevanti fino alla definizione del processo, e l’art. 136, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui la revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni e, negli altri casi, ha efficacia retroattiva. Poiché la variazione riguarda il 2023, anno di instaurazione del processo e di presentazione della domanda di ammissione, essa incide retroattivamente sulla fruibilità del beneficio. Il Tribunale dispone quindi, con efficacia retroattiva, la revoca dell’ammissione al patrocinio.
Nota della Redazione
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