Banca dati quesiti non pubblicata e prova in due sessioni (TAR Sardegna n. 351 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva non determina, di per sé, l’illegittimità della procedura concorsuale, quando la disposizione regionale che la imponeva sia stata annullata in autotutela prima dello svolgimento della prova. Il principio di contestualità delle prove è cedevole rispetto alle esigenze organizzative della preselezione, volta a selezionare una platea particolarmente estesa di candidati. La scelta tra pubblicazione preventiva dei quesiti e studio esteso delle materie resta affidata alla valutazione dell’amministrazione, purché non alteri la par condicio competitorum. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse quando i ricorrenti non si collochino in posizione utile all’ammissione, neppure per effetto dell’eventuale accoglimento.
Il Fatto
I ricorrenti partecipano alla prova preselettiva del concorso regionale per il reclutamento di quaranta dirigenti, indetto con determinazione n. 24 del 10 gennaio 2023. La prova, affidata a una società specializzata per la predisposizione della banca dati e la gestione, si svolge il 19 luglio 2023 in due sessioni, mattutina e pomeridiana. I ricorrenti non si collocano tra i primi duecento classificati ammessi alla prova scritta.
Impugnano gli esiti lamentando la mancata pubblicazione preventiva dei quesiti, imposta dalla Delibera della G.R. n. 41/13 dell’8 luglio 2009, e la violazione della par condicio per lo svolgimento in due sessioni con quesiti identici. Con motivi aggiunti censurano la determinazione che ha ammesso con riserva trentasette concorrenti privi del requisito temporale, nonché le FAQ sul cumulo dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria recente decisione sulla medesima procedura, TAR Sardegna, Sezione II, n. 194 dell’8 marzo 2024, e ne riporta per esteso le argomentazioni. Sulla prima censura osserva che la pubblicazione dei quesiti almeno cinquanta giorni prima era incompatibile con i tempi della procedura, essendo l’affidamento alla società avvenuto solo il 7 giugno 2023.
Il punto decisivo è però altro: con Delibera della G.R. n. 24/10 del 13 luglio 2023, la deliberazione n. 41/13 è stata annullata in autotutela, sull’onda del giudicato formatosi sulla sentenza n. 77/2018 del medesimo TAR, che aveva affermato la netta separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. L’annullamento integrale ha travolto anche l’obbligo di pubblicazione, sicché lo svolgimento della prova senza previa diffusione dei quesiti non violava alcuna disposizione.
Il Tribunale esclude che la modifica abbia inciso sulla par condicio: tutti i concorrenti hanno atteso invano la pubblicazione e tutti hanno affrontato la prova senza studio preventivo della banca dati. La regola della cristallizzazione della lex specialis al momento dell’indizione opera per gli aspetti idonei a incidere sulla parità di trattamento, non per ogni profilo organizzativo. La scelta di privilegiare la preparazione estesa rispetto allo studio mnemonico è ragionevole, in linea con la direttiva ministeriale n. 3 del 2018.
Quanto alla contestualità, il principio è cedevole dinanzi alle esigenze organizzative della preselettiva, che ha coinvolto circa tremila candidati divisi in due contingenti. La doglianza sulla sovrapposizione dei quesiti resta generica e non dimostra alcuna irregolarità. Il ricorso principale è dunque respinto.
I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c. richiamato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.: nessun ricorrente si è collocato in posizione utile, attestandosi ben oltre la posizione duecentotre. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.