Oneri di urbanizzazione e mutamento d’uso non censurabili nel merito (TAR Toscana n. 541 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La maggiore o minore onerosità di una determinata tipologia edilizia ai fini del contributo di costruzione non si afferma in astratto, ma dipende dalle scelte urbanistiche compiute dal Comune in ordine alla quantità e qualità delle dotazioni di servizi richieste per ciascuna categoria funzionale. La legge rimette all’amministrazione locale il potere di modulare il peso insediativo delle diverse destinazioni d’uso, senza dettare criteri generali di maggiore o minore onerosità. La determinazione degli oneri associati a un intervento costituisce operazione meramente applicativa del regolamento comunale e non è censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere. Il comportamento tenuto dal Comune in una precedente determinazione non inficia la legittimità di quella successiva, eventualmente rilevando solo sul piano della ripetizione di quanto allora corrisposto.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune di Lucca domanda di permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso senza opere di due unità immobiliari, da direzionale a residenziale. Il Comune ha assentito l’intervento determinando il contributo in € 15.005,39, somma che la società ha versato con riserva di ripetizione.

La ricorrente agisce per la condanna dell’amministrazione alla restituzione dell’importo, sostenendo che la destinazione residenziale comporti un carico urbanistico inferiore rispetto a quella direzionale e che, quindi, il passaggio da una categoria più onerosa a una meno onerosa non avrebbe dovuto essere assoggettato ad alcun contributo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la maggiore o minore onerosità di una tipologia edilizia non può essere affermata in astratto. Essa dipende, in via generale, dalle scelte urbanistiche compiute dai comuni in ordine alla quantità e qualità delle dotazioni di servizi richieste per ciascuna tipologia zonale.

La legge rimette alle amministrazioni locali il potere di determinare il contributo tenendo conto della suddivisione per zone operata dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, e delle categorie di destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 191 L.R. Toscana n. 65/2014. Il legislatore non detta criteri generali sulla minore o maggiore onerosità delle diverse categorie funzionali, lasciando alle amministrazioni la possibilità di modularne il peso insediativo in funzione delle proprie scelte di pianificazione.

Nel caso concreto, il regolamento comunale degli oneri, all’art. 1, comma 2, prevede un elenco di categorie funzionali ordinato in via decrescente rispetto al carico urbanistico: la categoria residenziale risulta collocata in posizione prioritaria e quindi maggiormente onerosa rispetto a quella direzionale, come conferma il raffronto dei rispettivi tariffari. Tali determinazioni non sono oggetto di specifiche censure: la ricorrente si limita ad affermare in modo generico la minore onerosità della destinazione residenziale, contestando così una scelta di merito rientrante nell’ampia discrezionalità conferita al Comune.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, per essere il Comune addivenuto nel 2006 a una determinazione opposta nel passaggio inverso, il Collegio osserva che la determinazione degli oneri è operazione meramente applicativa, non censurabile per eccesso di potere. L’eventuale difformità della condotta del 2006 dal regolamento potrebbe in astratto fondare un’azione di ripetizione di quanto allora pagato, ma non inficia la determinazione del 2018, pienamente legittima. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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