Commissioni AFAM, vincolante la nota MIUR sulla presenza di un membro esterno (TAR Molise n. 231 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota MIUR-AFAM n. 3154 del 9.06.2011 costituisce atto di indirizzo e coordinamento adottato nell’esercizio dei poteri riconosciuti al Ministero dall’art. 2, comma 3, legge n. 508/1999, e non una semplice circolare interpretativa. Essa è pertanto vincolante per gli Istituti AFAM anche in punto di composizione delle commissioni esaminatrici, imponendo la presenza di almeno un membro esterno all’istituzione. Il bando che renda solo eventuale tale presenza, subordinandola all’impossibilità di reperire professionalità interne, inverte il rapporto tra regola ed eccezione e contrasta con l’indirizzo ministeriale. L’istituzione che intenda discostarsene deve motivare in modo congruo la scelta. Analogo vizio di difetto di motivazione affligge la commissione che, nella valutazione dei numerosi ed eterogenei titoli artistici, ometta di predeterminare sub criteri quantitativi, rendendo incomprensibile l’iter logico seguito e arbitrario l’esercizio della discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Un docente partecipa alla procedura selettiva per soli titoli bandita da un Conservatorio per la formazione delle graduatorie di istituto, collocandosi al terzo posto nella disciplina di riferimento. Dopo aver ottenuto solo parzialmente l’ostensione degli atti, impugna le graduatorie provvisorie e definitive, il decreto di nomina della commissione, i verbali di valutazione e la stessa lex specialis, deducendo due censure: la composizione della commissione con soli membri interni e l’assenza di criteri predeterminati per la valutazione dei titoli artistici.

L’Amministrazione resistente eccepisce che l’entrata in vigore del d.P.R. n. 143/2019 sarebbe stata differita al 2025/2026 e che la commissione avrebbe comunque seguito la tabella ministeriale. Con ordinanza cautelare il Tribunale dispone la sollecita trattazione nel merito e invita il ricorrente a rinnovare le notifiche ai controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione della notifica del ricorso ai controinteressati, eseguita agli indirizzi PEC forniti dall’Amministrazione ma non risultanti dai pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter d.L. n. 179/2012. La notifica è nulla e non inesistente, poiché gli indirizzi erano certamente riferibili ai destinatari, essendo stati dagli stessi indicati nella domanda di partecipazione. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016 e Cass. Sez. I n. 7836 del 2024, il Tribunale applica il criterio della riferibilità dell’indirizzo al destinatario e ritiene la nullità sanata dalla spontanea rinotifica nelle forme ordinarie, equiparata alla rinnovazione ex art. 44, comma 4, cod. proc. amm., quale risulta dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella Corte cost. n. 148 del 9.07.2021.

Nel merito, il Collegio ritiene ammissibile l’impugnazione del bando, proposta unitamente all’atto conclusivo della procedura, non contenendo la lex specialis clausole immediatamente escludenti. Rileva quindi che il d.P.R. n. 143/2019 non è applicabile ratione temporis, essendo la sua operatività differita all’anno accademico 2025/2026 dall’art. 3-quater d.L. n. 1/2020, come modificato dall’art. 6, comma 7, d.L. n. 215/2023.

Da ciò deriva la persistente vincolatività della nota MIUR-AFAM n. 3154/2011. Il Collegio supera l’orientamento contrario di parte della giurisprudenza amministrativa e qualifica la nota come determinazione di indirizzo e coordinamento, non come mera circolare: per discostarsene occorre una congrua motivazione. Il bando impugnato ha invece previsto la presenza del membro esterno solo in via sussidiaria, senza alcuna motivazione, e la commissione è risultata composta da soli docenti interni. Da qui l’illegittimità di tutti i successivi atti e la necessità di una nuova nomina in corretta composizione.

Fondato è anche il secondo motivo. La commissione aveva enunciato criteri meramente qualitativi, senza indicare il punteggio massimo attribuibile a ciascuna tipologia di titolo. L’eterogeneità e il numero elevato dei titoli allegati rendono il giudizio incomprensibile, come conferma la secca risposta al reclamo. La discrezionalità tecnica è stata esercitata in modo arbitrario, per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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