Graduatorie provinciali supplenze docenti: giurisdizione del giudice ordinario (C.G.A.R.S. n. 212 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente non costituiscono procedimenti concorsuali e non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione amministrativa resta circoscritta alle sole ipotesi in cui, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione investa direttamente la validità dell’atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l’accesso alle graduatorie. Appartengono invece al giudice ordinario tutte le controversie in cui il docente faccia valere il proprio diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria, contestando le modalità di gestione e di formazione della stessa e non le regole fissate a monte dall’atto di macro-organizzazione. In tali casi la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è corretta e il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente impugna dinanzi al TAR Sicilia il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale l’ha esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e dalla correlata graduatoria di istituto di seconda fascia. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 2708/2023, declina la propria giurisdizione, dichiara inammissibile il ricorso e indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, ai fini della riproposizione ex art. 11 cod. proc. amm.
La docente appella. Sostiene che la controversia non riguarda l’assunzione del successivo incarico, ma una fase distinta e prodromica: la corretta formazione della graduatoria, con inserimento nella fascia 1C anziché nella fascia 1D. Invoca la riserva di giurisdizione amministrativa ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e la natura amministrativa del decreto impugnato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito resiste. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 338 del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato e richiama, oltre alla sentenza citata dal TAR (Cass. civ., Sez. Un., n. 8098 del 2020), la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 10538 del 2023, che ha ribadito i principi regolatori della materia.
Le graduatorie provinciali, quanto al conferimento delle supplenze, perseguono le medesime finalità un tempo assicurate dalle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, e sono formate sulla base di titoli di servizio cui si ricollega un punteggio. La loro formazione non implica alcuna valutazione discrezionale, né è improntata a discrezionalità la fase successiva riservata agli uffici scolastici, finalizzata solo al riscontro del possesso dei titoli dichiarati e della corretta applicazione dei criteri fissati a monte dall’ordinanza ministeriale.
Da ciò deriva che le procedure di formazione e aggiornamento delle graduatorie provinciali, comprese le graduatorie ad esaurimento e quelle di istituto, non si configurano come procedure concorsuali e non appartengono alla giurisdizione amministrativa, ma a quella del giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa resta limitata alle controversie in cui la questione involga direttamente la validità dell’atto generale o regolamentare che disciplina l’accesso alle graduatorie.
Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio qualifica la controversia come ricadente nell’ipotesi della contestazione del diritto soggettivo alla giusta posizione in graduatoria. La docente mette in discussione le modalità di gestione e formazione della stessa, non le regole fissate a monte dall’atto di macro-organizzazione. La giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario.
L’appello è respinto e la sentenza impugnata confermata. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate per giuste ragioni.
Nota della Redazione
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