Comparazione sanzionatoria in concreto tra regime antiriciclaggio previgente e sopravvenuto (Cass. civ. Sez. 2 n. 18816 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della normativa antiriciclaggio, la comparazione tra il regime sanzionatorio vigente all’epoca della commissione dell’illecito e quello sopravvenuto, finalizzata a individuare il trattamento più favorevole al trasgressore, non può limitarsi al raffronto dei soli limiti edittali, ma deve essere eseguita in concreto, con riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e, in particolare, alle circostanze di cui all’art. 67 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, che elenca gli elementi da valutare ai fini della graduazione della sanzione. Quando l’illecito è stato contestato e accertato quale illecito unico, in relazione al valore complessivo del denaro trasferito, il giudice del rinvio deve individuare il regime più favorevole con riferimento a tale unico illecito, comparando la sanzione irrogabile secondo la disciplina previgente con quella prevista dall’art. 63 d.lgs. n. 231/2007 nel testo novellato, comprensiva dei criteri di graduazione e degli istituti del concorso formale, della reiterazione e della continuazione.
Il Fatto
A seguito di controlli svolti dal 1999 al 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ingiunto a una società e al suo legale rappresentante il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 5% delle somme movimentate in contanti, per violazione del divieto di trasferimento di denaro contante senza il tramite di intermediari abilitati di cui all’art. 1, co. 1, legge n. 197/1991.
Il Tribunale di Bergamo rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello. Con ordinanza n. 27702/2019, la Cassazione, rigettato il motivo sulla tardività della contestazione, accoglieva i restanti motivi, disponendo il rinvio alla Corte di merito perché valutasse quale regime sanzionatorio fosse in concreto più favorevole tra quello previgente e quello introdotto dal d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 296/2022, respingeva l’opposizione, ritenendo più favorevole il regime previgente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per non aver eseguito la comparazione “in concreto” tra i due regimi sanzionatori, come invece imposto dall’ordinanza di rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’appello non aveva considerato che, essendo l’importo complessivo trasferito superiore a € 250.000,00, la sanzione prevista dall’art. 63 d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, andava quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale ex comma 6, con un range applicabile tra € 15.000,00 e € 250.000,00, da comparare con la previsione vigente all’epoca dei fatti, che consentiva l’irrogazione della sanzione “fino al 40%” della somma movimentata.
La Suprema Corte ha precisato che la comparazione non può esaurirsi nel raffronto dei minimi e massimi edittali, ma deve fondarsi sull’individuazione in concreto del regime complessivamente più favorevole, valutando tutte le caratteristiche del caso specifico e, in particolare, le circostanze elencate dall’art. 67, co. 1, d.lgs. n. 231/2007 (gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria, entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate, pregiudizio cagionato a terzi, livello di cooperazione, adozione di procedure di mitigazione del rischio, precedenti violazioni). Tale apprezzamento di fatto non può essere compiuto che in sede di merito.
La Corte ha inoltre richiamato i precedenti giurisprudenziali — Cass. n. 20697/2018, Cass. n. 3301/2019, Cass. n. 11594/2024 — i quali, in ipotesi di trasferimenti di importo superiore alla soglia di € 250.000,00, hanno ritenuto che la disciplina sopravvenuta prevedesse un minimo edittale di € 15.000,00 e un massimo di € 250.000,00. Ha quindi evidenziato che, nella fattispecie, essendo l’illecito stato accertato quale illecito unico in relazione al valore complessivo del denaro trasferito, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla comparazione con riferimento a tale unico illecito, considerando anche l’art. 67, co. 3, d.lgs. n. 231/2007, che estende alle violazioni della normativa antiriciclaggio gli istituti del concorso formale, della reiterazione e della continuazione.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti, disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, affinché rivaluti, alla luce dei principi enunciati, quale sia il regime sanzionatorio in concreto più favorevole e, se del caso, ridetermini la sanzione applicando la normativa sopravvenuta.
Nota della Redazione
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