La comparazione tra regimi sanzionatori antiriciclaggio richiede la valutazione in concreto della disciplina più favorevole (Cass. civ. Sez. 2 n. 18817 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il giudice del rinvio, nel comparare il regime sanzionatorio previsto dalla disciplina vigente al momento della commissione dell’illecito con quello introdotto dal d.lgs. n. 90/2017, non può limitarsi a un raffronto astratto tra i limiti edittali, ma deve individuare in concreto il trattamento complessivamente più favorevole al trasgressore. Tale valutazione impone di considerare tutte le caratteristiche del caso specifico e, in particolare, le circostanze di graduazione della sanzione di cui all’art. 67 d.lgs. n. 231/2007, nonché l’eventuale applicazione dell’istituto della continuazione previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Quando l’illecito è stato contestato come unico in relazione al valore complessivo del denaro trasferito, la sanzione va determinata con riferimento all’importo complessivo e, se superiore a € 250.000,00, trova applicazione la quintuplicazione del minimo e del massimo edittali prevista dall’art. 63, comma 6, d.lgs. n. 231/2007.
Il Fatto
Il contribuente e la società, già destinatari di un decreto ingiuntivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione dell’art. 1, comma 1, legge n. 197/1991, avevano proposto opposizione avverso la sanzione loro irrogata per aver effettuato transazioni finanziarie in contanti per un importo complessivo superiore alla soglia legale, senza il tramite di intermediari abilitati.
In esito a un primo giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello, limitando il thema decidendum alla sola individuazione del regime sanzionatorio più favorevole agli autori dell’illecito, alla luce delle modifiche normative sopravvenute. Il giudice del rinvio, tuttavia, aveva respinto l’opposizione ritenendo più favorevole il regime previgente, sulla base di una comparazione ancorata ai soli limiti edittali e al criterio proporzionale applicato dal Ministero.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e dell’art. 67, comma 1, d.lgs. n. 231/2007 da parte della Corte d’appello, la quale non aveva eseguito legittimamente la comparazione tra le disposizioni sanzionatorie vigenti all’epoca dei fatti e quelle sopravvenute, secondo i principi enunciati nell’ordinanza di rinvio.
La Corte ha chiarito che, nella fattispecie, l’illecito era stato definitivamente accertato come unico, commesso in relazione al valore complessivo del denaro trasferito (pari a € 677.203,76), secondo il disposto dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991 vigente all’epoca dei fatti. Conformemente ai precedenti richiamati (Cass. Sez. 2 n. 20697/2018, Cass. Sez. 2 n. 3301/2019, Cass. Sez. 2 n. 11594/2024), poiché l’importo complessivo trasferito superava la soglia di € 250.000,00, la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 63 d.lgs. n. 231/2007 avrebbe dovuto essere applicata considerando la quintuplicazione del minimo e del massimo edittali, con una forbice compresa tra € 15.000,00 e € 250.000,00.
La decisione ha inoltre censurato l’approccio metodologico del giudice del rinvio, affermando che la comparazione tra trattamenti sanzionatori non può fondarsi esclusivamente sul raffronto tra minimo e massimo edittali, ma deve essere eseguita in concreto, con riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico e alle circostanze individuate dall’art. 67 d.lgs. n. 231/2007, che elenca una serie di elementi di graduazione della sanzione (gravità e durata della violazione, grado di responsabilità, capacità finanziaria, entità del vantaggio ottenuto, pregiudizio a terzi, livello di cooperazione, adozione di procedure antiriciclaggio, precedenti violazioni).
La Corte ha precisato che tale apprezzamento di fatto, non compiibile in sede di legittimità, deve includere anche la verifica dei presupposti per l’applicazione della continuazione ex art. 67, comma 3, d.lgs. n. 231/2007, qualora siano stati acquisiti in causa elementi idonei a integrare tale istituto con riferimento ad altri illeciti. In accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, affinché proceda alla rivalutazione del regime più favorevole applicando i principi enunciati.
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Nota della Redazione
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