La farmacia autorizzata alla vendita all’ingrosso non può avvalersi del codice di farmacista per l’approvvigionamento (Cass. civ. Sez. 2 n. 12801 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 219/2006, comprende ogni fase funzionalmente connessa, ivi inclusi l’approvvigionamento e lo stoccaggio dei farmaci. Il titolare di farmacia aperta al pubblico, ancorché autorizzato anche alla distribuzione all’ingrosso, non può utilizzare il codice univoco rilasciato per l’esercizio della farmacia al dettaglio per acquisire medicinali programmaticamente destinati alla rivendita all’ingrosso, poiché le due attività, pur compatibili in capo al medesimo soggetto, devono rimanere separate per garantire la tracciabilità del farmaco. Tale condotta non integra il reato di cui all’art. 147, quarto comma, d.lgs. n. 219/2006 — che sanziona la radicale assenza di autorizzazione — ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 148, tredicesimo comma, del medesimo decreto, configurandosi come illecito di pericolo per il quale la coscienza e volontà della condotta si presumono, essendo onere dell’agente provare l’assenza di colpa.
Il Fatto
Una farmacia, titolare anche di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per locali siti in diverso comune, riceveva numerose ordinanze-ingiunzione con le quali l’Azienda sanitaria locale contestava la violazione dell’art. 100, primo comma, d.lgs. n. 219/2006, per avere effettuato l’approvvigionamento e il primo stoccaggio dei farmaci destinati alla rivendita all’ingrosso presso i locali della farmacia, utilizzando il codice univoco rilasciato per l’attività di vendita al dettaglio, con successivo trasferimento della merce nei locali autorizzati alla distribuzione all’ingrosso.
Il Tribunale accoglieva le opposizioni, ma la Corte d’appello, su gravame dell’Asl, riformava la sentenza e rideterminava la sanzione amministrativa in complessivi euro 112.500,00. Avverso la decisione d’appello proponevano ricorso per cassazione la farmacia e la sua rappresentante legale, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di legalità per l’applicazione della sanzione amministrativa a una fattispecie che ritenevano penalmente sanzionata, il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto sanzionato e l’erronea interpretazione della normativa sulla distribuzione dei farmaci.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso che nella specie ricorresse la fattispecie penale di cui all’art. 147, quarto comma, del d.lgs. n. 219/2006, la cui oggettività giuridica consiste nell’avere iniziato l’attività di distribuzione all’ingrosso in radicale assenza dell’autorizzazione o nel proseguirla dopo la revoca, la sospensione o la cessazione della stessa. Nel caso di specie, invece, l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso esisteva ed era incontestata, ma era stata posta in essere una condotta di uso abusivo dell’autorizzazione farmaceutica, utilizzando il codice univoco della farmacia per approvvigionarsi di medicinali destinati alla vendita all’ingrosso, con stoccaggio presso i locali non autorizzati a tale attività. Tale condotta rientra nell’ambito applicativo dell’art. 148, tredicesimo comma, del d.lgs. n. 219/2006, che sanziona le violazioni delle disposizioni del titolo VII diverse da quelle di rilevanza penale.
Quanto al dedotto difetto di correlazione tra contestazione e decisione, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento esclusivamente alla condotta dirimente dell’approvvigionamento e dello stoccaggio con coscienza e volontà, senza alcuna necessità di dimostrare un dolo specifico. I vantaggi conseguiti in termini di celerità delle consegne e la potenziale sottrazione di medicinali alla dispensazione locale non costituivano il fine dell’illecito, ma il bene giuridico leso, essendo l’illecito di mero pericolo.
In relazione alla dedotta violazione dei principi sulla libertà di concorrenza, la Corte ha precisato che l’art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n. 219/2006, nel consentire ai farmacisti di svolgere attività di distribuzione all’ingrosso, impone comunque il rispetto delle disposizioni che regolano le modalità di approvvigionamento, in sintonia con il corrispondente codice univoco, «allo scopo di scongiurare effetti distorsivi sul mercato del farmaco». La pronuncia della Corte di giustizia UE, causa C-47/22, è stata ritenuta non interferente con il caso in esame, non disponendo affatto la liceità dei c.d. trasferimenti interni né la possibilità di rifornirsi con il codice della farmacia al dettaglio per soddisfare le esigenze della distribuzione all’ingrosso.
La Corte ha quindi enunciato il principio della netta separazione tra le due attività, anche quando esercitate dal medesimo soggetto: i medicinali acquistati con il codice della farmacia possono essere venduti solo al pubblico, devono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia e non possono essere stoccati nei magazzini del distributore all’ingrosso, e viceversa. Infine, in ordine all’esimente dell’errore di fatto, la Suprema Corte ha rilevato che nessun elemento era stato fornito in ordine alla presunta assenza di colpa, essendo l’illecito amministrativo integrato dalla coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile solo con la prova dell’errore inevitabile, non ricorrente nel caso di specie anche in considerazione della mancata indicazione del numero di lotto nei documenti di trasporto.
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Nota della Redazione
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