Cessazione materia del contendere e giurisdizione sul rinnovo permesso unico lavoro (TAR Molise n. 142 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro, richiesto dal cittadino straniero sul presupposto del possesso di un titolo provvisorio per protezione internazionale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Il petitum non investe il riconoscimento della protezione internazionale, riservato al giudice ordinario, ma l’esito del distinto procedimento amministrativo di rinnovo. Ricorre la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando nel corso del giudizio il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita richiesto, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano, presenta il 18.05.2017 istanza di protezione internazionale presso la Questura di Isernia. Nelle more del procedimento ottiene il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro previsto dall’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 145/2015, che consente l’attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla domanda, se il procedimento non è concluso e il ritardo non è attribuibile al richiedente. Il 21.08.2018 chiede il rinnovo e la conversione in permesso unico di lavoro, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 286/1998.
La Commissione Territoriale di Salerno, Sezione di Campobasso, respinge la domanda di protezione; il Tribunale di Campobasso rigetta il ricorso con decreto n. 2736 del 04.12.2019. Ritenendo formatosi il giudicato, il Questore nega il rinnovo con provvedimento del 30.10.2020, notificato il 16.11.2020, per carenza del titolo temporaneo di soggiorno e per mancata produzione di documentazione sulla presenza sul territorio. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Molise, che respinge l’istanza cautelare con ordinanza n. 54/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione in favore del giudice ordinario. La richiesta di rinnovo oggetto di causa non è strumentale al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. La domanda su cui l’Amministrazione si era pronunciata negativamente mirava a ottenere il rinnovo del permesso temporaneo per motivi di lavoro, sul presupposto del possesso di un titolo provvisorio per protezione internazionale e di una documentata attività dipendente.
Il diniego si fondava sulla ritenuta assenza del titolo legittimante, assunto poi rivelatosi fallace. Il petitum non concerne l’ottenimento del permesso per ragioni umanitarie, come sostenuto dalla difesa erariale, ma l’esito del distinto procedimento amministrativo. La vicenda rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, dalle allegazioni documentali depositate dall’Amministrazione nell’imminenza dell’udienza emerge che il ricorrente ha medio tempore ottenuto il bene della vita richiesto: la Cassazione, con ordinanza n. 5736/2020, ha annullato con rinvio il decreto del Tribunale di Campobasso; il Tribunale, con decreto n. 616/2022, ha accolto parzialmente il ricorso riconoscendo la protezione umanitaria e disponendo la trasmissione al Questore; il permesso è stato infine rilasciato ed è tuttora valido.
La pregressa ordinanza cautelare aveva fondato il difetto di fumus boni iuris sulla presunta definitiva reiezione della domanda di protezione, circostanza superata dalle produzioni documentali. Sono quindi integrati i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6485/2020, secondo cui ciò accade quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Le spese sono integralmente compensate per le peculiari circostanze e l’epilogo della controversia.
Nota della Redazione
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