Ottemperanza al giudicato e Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2671 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata, e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice del lavoro rientra tra quelli attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione condannata di dare attuazione al comando giudiziale entro un termine ultimativo e nomina sin d’ora, ratione muneris, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione individuata dalla sentenza ottemperanda quale soggetto tenuto alla prestazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. Con sentenza n. 399/2025, pubblicata il 28 marzo 2025, il giudice del lavoro aveva accertato il diritto e condannato il Ministero a erogare l’importo complessivo di € 3.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione.

La sentenza, notificata il 17 settembre 2025 e non impugnata, era divenuta definitiva, come attestato dalla Cancelleria il 20 febbraio 2026. Decorso inutilmente il termine dilatorio, l’Amministrazione era rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare i presupposti dell’azione e li ha ritenuti sussistenti. Ha verificato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della stessa, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Il Tribunale ha poi confermato l’astratta esperibilità del rimedio: la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Nessun dubbio, dunque, sull’appartenenza del provvedimento al novero dei titoli azionabili con lo strumento in esame.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Le Amministrazioni intimate non hanno fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. È stato quindi ordinato al Ministero, quale Amministrazione condannata, di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo mediante accredito sulla Carta elettronica la somma complessiva di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione nei termini stabiliti dal giudicato, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

In conformità alla richiesta, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza del ricorrente in caso di inutile decorso del termine, provvedendo entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 550,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è stato quindi accolto nei termini di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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