Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale eccedente: separazione delle cause e regolamento d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 3660 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo è inderogabile e immodificabile, anche per ragioni di connessione. Nel giudizio di opposizione, il giudice adito che riceva una domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore è tenuto a separare le cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore. In difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali dell’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.

Il Fatto

La società creditrice aveva ottenuto dal Giudice di pace di Torino un decreto ingiuntivo per una somma di modico valore nei confronti della società debitrice. Quest’ultima aveva proposto opposizione, avanzando altresì una domanda riconvenzionale risarcitoria per una somma eccedente la competenza per valore del giudice adito.

Il Giudice di pace, ritenendo la domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza, si era dichiarato incompetente e aveva rimesso l’intera causa al Tribunale, affinché le domande fossero trattate in simultaneus processus. Il Tribunale di Torino, tuttavia, con ordinanza del 5 giugno 2025, aveva sollevato conflitto di competenza d’ufficio, ritenendo che il giudice di pace avesse l’obbligo di separare le due cause anziché trasmettere l’intero giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto scrutinato l’ammissibilità del regolamento d’ufficio, escludendo che fosse maturata la barriera preclusiva dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la questione era stata sollevata dal Tribunale nelle verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis cod. proc. civ., senza che le parti l’avessero fatta propria.

Nel merito, la Corte ha ribadito che il regolamento di competenza d’ufficio è proponibile solo in presenza di un conflitto negativo per ragioni di materia o di territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ., mentre per le questioni di competenza per valore o territoriale derogabile è rimesso alle parti. Nel caso di specie, tuttavia, la questione involgeva la competenza funzionale del giudice dell’opposizione, che è inderogabile.

La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ. al giudice che ha emesso il provvedimento è immodificabile anche per ragioni di connessione. Tale immodificabilità comporta che, in caso di domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore, il giudice adito debba separare le cause, trattenendo l’opposizione e rimettendo la sola riconvenzionale al giudice superiore, che può richiedere il regolamento d’ufficio qualora gli sia stata rimessa l’intera causa.

Conseguentemente, l’ordinanza del Giudice di pace che aveva trasmesso l’intero giudizio al Tribunale risultava errata, avendo menomato la competenza funzionale del giudice dell’opposizione. La Corte ha accolto il regolamento, dichiarando la competenza del Giudice di pace per la causa di opposizione e del Tribunale per la domanda riconvenzionale, senza provvedere sulle spese trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio dal giudice incompetente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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