La decadenza TARSU per annualità anteriore corre dall’anno di imposta, non dal 20 gennaio successivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 18531 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 va adempiuto entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei locali. Ne consegue che, se l’occupazione è in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta o comunque prima del 20 gennaio, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre dall’anno corrente; solo se l’occupazione ha inizio dopo tale data, il termine decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo. La reiterazione pluriennale dell’omessa o infedele denuncia configura un vincolo di continuazione tra le singole omissioni, rendendo obbligatoria l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggiore superficie TARSU relativo agli anni 2010, 2011 e 2012, emesso dal concessionario della riscossione per conto del Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso rilevando il difetto di legittimazione processuale del raggruppamento temporaneo di imprese concessionario. La Commissione tributaria regionale, adita in appello dal concessionario, riformava la sentenza, confermando l’avviso e rigettando l’appello incidentale della società. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la carenza di motivazione dell’avviso, l’intervenuta decadenza per l’annualità 2010 e la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo alla dedotta carenza di legittimazione del raggruppamento temporaneo di imprese a seguito del subentro dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle società del gruppo Equitalia. Richiamando le Sezioni Unite n. 15911 del 2021, ha chiarito che il subentro ex lege integra una successione a titolo universale tra enti pubblici, con trasferimento senza soluzione di continuità del munus publicum della riscossione. Tale fenomeno non viola il principio di immodificabilità del raggruppamento, configurandosi come una mera successione fra enti pubblici che non altera la sostanza dell’appalto.
La Corte ha altresì rigettato i motivi concernenti la motivazione dell’avviso di accertamento e l’omesso esame della scheda di censimento, affermando che l’atto, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, è sufficientemente motivato con l’indicazione della superficie accertata e della tariffa applicata. Quanto alla scheda di censimento, essa è priva di efficacia di prova legale ed è liberamente valutabile dal giudice.
Ha invece accolto il quarto motivo, concernente la decadenza per l’annualità 2010. La Corte ha precisato che, in caso di occupazione in corso prima del 20 gennaio, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno e il termine di decadenza per l’accertamento, ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, decorre dall’anno di imposta. Nella specie, essendo la notifica dell’avviso avvenuta nel 2016, il quinquennio per il 2010 era già maturato al 31 dicembre 2015, con conseguente decadenza del potere impositivo per tale annualità.
La Corte ha infine accolto il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. Premesso che l’obbligo di denuncia si rinnova di anno in anno qualora la denuncia sia stata omessa o infedele, ha ritenuto che la reiterazione della medesima violazione in un intervallo pluriennale integri il vincolo della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, con applicazione obbligatoria del cumulo giuridico delle sanzioni. Ha rigettato, infine, il sesto motivo, riguardante il giudicato esterno, in quanto la relativa eccezione, formatasi nel corso del giudizio di merito, non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.
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Nota della Redazione
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